01/01/2013 - 01:00

Studi professionali: l'illegittimità della tariffa per la gestione dei rifiuti determinata nella misura massima

Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa; che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze - Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 2 febbraio 2012, n. 539
Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 2 febbraio 2012, n. 539 ha affrontato la delicata questione relativa alla legittimità della istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 11 (uffici, agenzie, studi professionali) determinata nella misura massima.

Nel caso di specie, gli Ordini professionali appellanti avevano richiesto l'annullamento delle delibere del Consiglio comunale di P. n. 41 del 31 marzo 2005, recante "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - Istituzione - Approvazione del Piano Finanziario", con i relativi allegati, e n. 42 del 31 marzo 2005, recante "Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - Approvazione".

In particolare, gli Ordini sottolineavano l'illegittimità della istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 11 (uffici, agenzie, studi professionali), determinata nella misura massima (€. 2,475 al mq. per la quota fissa ed €. 4,944 al mq. per quella variabile, con l'applicazione dei coefficienti massimi, pari rispettivamente a 1,47 KC e a 13,55 Kd, come da tabella allegato B alla delibera n. 41 del 31 marzo 2005), senza fornire alcun giustificazione di tali scelte, fondate su di un evidente difetto di istruttoria.

Al riguardo la Sezione del Consiglio di Stato ha osservato quanto segue. L'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nel prevedere l'istituzione della tariffa in questione, stabilisce al comma 4 che essa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Il regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, approvato col già citato d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dopo aver precisato all'articolo 2 che "la tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1) e ribadito all'articolo 3, comma 1, che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione", all'articolo 4 ("Articolazione della tariffa) prevede che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica (comma 1), stabilendo che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) (comma 2) e aggiungendo che a livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e alla qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune (comma 3).

Ai fini del calcolo della tariffa, in particolare, l'articolo 6 stabilisce, al primo comma, che "Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3. dell'allegato 1 al presente decreto", e, al secondo comma, che "Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze". Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato 1.

Secondo il collegio, "alla luce del delineato substrato normativo non può ragionevolmente dubitarsi della sussistenza del vizio di motivazione che, come eccepito dagli appellanti, ha inficiato gli atti impugnati".

Invero, ancorché non possa dubitarsi della natura di atto generale del provvedimento istitutivo della tariffa e del relativo regolamento, non può tuttavia negarsi che esso, proprio in quanto costituisce applicazione concreta anche delle disposizioni contenute nel ricordato d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ha un contenuto composito, in parte regolamentare ed in parte provvedimentale, con particolare riferimento a quella parte in cui stabilisce il costo del servizio e la determinazione della tariffa, le modalità di applicazione della tariffa, le agevolazioni e le riduzioni tariffarie, le modalità di riscossione della tariffa, i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa.

In particolare il Consiglio di Stato afferma che "la determinazione di tali peculiari elementi, che implica, come si ricava dalle richiamate disposizioni, l'individuazione dei costi da coprire, la loro ripartizione tra le categoria di utenza domestica e non domestica, la articolazione della tariffa stessa in ragione delle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunali, secondo la loro destinazione urbanistica, è frutto di un ampio potere discrezionale dell'ente locale che non può intuitivamente sfuggire a qualsiasi forma di controllo e non può pertanto essere sottratto all'obbligo della motivazione, se non al costo di rinnegare i principi fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento che, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, devono caratterizzare l'azione amministrativa".

In conclusione,la Sezione V del Consiglio di Stato accoglieva l'appello e, per l'effetto, veniva anche accolto il ricorso proposto dagli appellanti in primo grado, con consequenziale annullamento dei provvedimenti impugnati.
Andrea Settembre
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