19/12/2012 - 08:58

Partecipazione procedimento amministrativo e rifiuti

L'ordine di smaltimento di rifiuti ex articolo 192 del D.lgs 152/2006 è un atto obbligatorio della pubblica amministrazione e per questo motivo non richiede il rispetto delle formalità tese a garantire il principio di trasparenza e di partecipazione amministrativa.

Lo smaltimento dei rifiuti rappresenta una tematica ricca di spunti di riflessione e di criticità.


Questa operazione, se viene realizzata in ottemperanza ad un ordine imposto dalla autorità municipale, impone una serie di considerazioni: in primo luogo è necessario comprendere la natura giuridica dell'ordine di smaltimento dei rifiuti, poi bisogna valutare in quale modo lo smaltimento dei rifiuti si può coniugare con la trasparenza dell'azione amministrativa.


L'ordine di smaltimento di rifiuti, come evidenziato dalla sentenza del TAR Puglia (LE) sez I n.1810 del 25 ottobre 2012, rappresenta l'esercizio di attività tipicamente vincolata dell'amministrazione; infatti, in virtù di tale natura giuridica, la pubblica amministrazione deve procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo n.192 del d.lgs 152/2006 e cioè il testo unico ambientale, a: a) riscontrare l'abbandono ovvero il deposito incontrollato di rifiuti, accertando in questa maniera una violazione della normativa in materia di rifiuti; b) contestare la condotta dell'agente e comminare le sanzioni.


Di conseguenza, non rileva affatto ai fini della legittimità del predetto procedimento amministrativo, la mancata comunicazione all'interessata dell'avvio del procedimento di rimozione, ai sensi dell'art. 21 octies l. n. 241/90.
In particolare, è evidente che l'ordine di smaltimento dei rifiuti costituisce esercizio di attività tipicamente vincolata dell'amministrazione, dovendo quest'ultima procedervi all'esito dell'accertamento relativo all'abbandono ovvero deposito incontrollato di rifiuti, senza alcun tipo di discrezionalità in ordine sia all'an che al quid.


Vale la pena ricordare che il principio di partecipazione procedimentale, anche se fondato su esigenze di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa non gode di applicazione indiscriminata, potendo risultare recessivi rispetto ad altre esigenze, del pari dotate di analogo rilievo costituzionale.


In quest'ottica, la l. n. 15/05 ha inciso, tra l'altro, sui c.d. vizi non invalidanti (art. 21 octies l. n. 241/90), escludendo l'annullabilità del provvedimento affetto da vizi formali, quante volte la sua natura vincolata sia tale da escludere che il contenuto del relativo provvedimento avrebbe potuto essere differente.
 

Alessio Elia
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