17/10/2012 - 21:03

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): inizia la semplificazione del testo unico dell'ambiente

L'AUA e cioè autorizzazione unica ambientale diverrà uno strumento normativo che in applicazione della legge "semplifica Italia" garantirà una razionalizzazione delle norme collegate al d.lgs 152 del 2006 meglio noto come testo unico ambientale.

Si analizzerà lo sviluppo di questa norma sia a livello centrale che periferico: probabilmente nella gestione di alcune procedure vi sarà un'interessante cammino ricco di problematiche e limiti da valutare.


In data 14 settembre 2012 il Consiglio dei Ministri su proposta congiunta dei Ministri dell'Ambiente, della Pubblica Amministrazione e dello Sviluppo Economico e in applicazione della legge "semplifica Italia" ha approvato in esame preliminare il regolamento che disciplina l'autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.


La nuova autorizzazione, che attualmente necessita dei pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti,si caratterizza per un procedimento d'impulso di parte concentrato: con un'unica domanda, inoltrata online, allo sportello unico per le attività produttive (Suap) come prevede il nuovo regolamento all'art. 2 e sarà dotata di una efficacia pari a quella di ben sette autorizzazioni precedenti.


La bozza di regolamento, continua l'art. 2 alla lettera b, prevede per di più che le Regioni potranno ulteriormente estendere il numero di atti compresi nell'AUA.


In altre parole, la nuova autorizzazione unica (AUA), come descritto dall'art. 3, concentrerà in sé l' autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche e reti fognarie, acque termali e acque industriali (capo II del titolo IV della sezione II parte terza del Dlgs 152/2006), la comunicazione preventiva prevista dall'art. 112 del Dlgs 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti elencati all'art. 269 del Dlgs 152/2006, l'autorizzazione generale per impianti in deroga di cui all'articolo 272 del dlgs 152/2006, il nulla osta acustico per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali previsto dall'art. 8, c. 4 e 6 della L. 447/1995, l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del Dlgs 99/1992 e le comunicazioni in materia di rifiuti non pericolosi previste dagli artt. 215 e 216 del Dlgs 152/2006.


Si seguirà con interesse questa tematica allo scopo di pubblicizzare il cambiamento del testo unico ambientale e dei provvedimenti legislativi collegati. 

Alessio Elia
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