01/01/2013 - 01:00

Impianti fotovoltaici in ambito agricolo

L'art 65 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività - ha introdotto alcune novità in materia di fotovoltaico in ambito agricolo.
Innanzitutto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non e' consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (comma 1 art. 65).

Tuttavia, il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (comma 2).

Inoltre, agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre - a seguito dell'intervento - devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50% (comma 3).

Infine, il presente decreto abroga i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2 (comma 4).
Andrea Settembre
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