01/01/2013 - 01:00

I parametri per i procedimenti di bonifica e il principio di precauzione

La presenza della sostanza M.T.B.E (Metilter Butil Etere) deve attenersi al V.C.G. (valore di concentrazione guida), per le acque sotterranee, di 10 microgrammi/litro, a causa delle accertate perdite di carburante dalle cisterne di stoccaggio; detto valore peraltro è stato suffragato da più pareri tecnici concordanti ed è in sintonia con il principio di precauzione e di prevenzione - Consiglio di Stato, Sez. III,sent. 16-01-2012, n. 124
Il Consiglio di Stato, Sez. III,sent. 16-01-2012, n. 124, con un'interessante decisione, ha affermato che il parametro per i procedimenti di bonifica effettuati secondo i criteri ex D.M. 471 del 1999, per cui è stato proposto di assumere per l'MBTE nelle acque profonde un valore di riferimento di 10 mg/l, pur se più rigoroso di quello indicato nella richiamata normativa, non sia in contrasto con la stessa, e che debba prevalere la tutela della salute in generale e di quella umana in particolare.

In particolare, si tratta di acque sottostanti l'area di servizio autostradale che scorrono in falda ad appena 5 metri di profondità e sono destinate a scopo irriguo per le circostanti coltivazioni agricole, con conseguente successivo ingresso nel ciclo alimentare umano.

Orbene, il Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con sentenza n. 171 del 27 maggio 2010, ha respinto il ricorso proposto dalla TotalErg s.p.a., con sede in Roma, avverso la nota n. 6.04/2969 del 29 agosto 2006 dell'A.P.S.S. (Azienda per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento) e ogni atto connesso, compreso il parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 57058 del 6 febbraio 2001.

Tali provvedimenti sono stati posti a base della prescrizione imposta dal Comune di Nogaredo, con nota 9 maggio 2006, al piano di caratterizzazione predisposto dalla CECAM s.r.l., all'uopo incaricata dalla ricorrente, e comunicato con note 24 e 25 novembre 2005, concernente la messa in sicurezza e la bonifica dell'area di servizio di Nogaredo - Est, lungo l'Autostrada del Brennero (A22) nel Comune di Nogaredo; invero la presenza della sostanza M.T.B.E (Metilter Butil Etere) avrebbe dovuto attenersi al V.C.G. (valore di concentrazione guida), per le acque sotterranee, di 10 microgrammi/litro, a causa delle accertate perdite di carburante dalle cisterne di stoccaggio.

La sentenza, dopo aver acquisito con pronuncia istruttoria una relazione di chiarimenti da parte della CECAM s.r.l., aveva ritenuto che il procedimento in questione si fosse svolto nel rispetto delle competenze spettanti ai vari enti coinvolti nella fattispecie e che il limite imposto per il MTBE/V.C.G., se non previsto esplicitamente dalle tabelle ministeriali, fosse comunque in sintonia con i valori e i fini insiti nella stessa normativa, alla luce delle indagini scientifiche e degli studi di settore e soprattutto dei principi di precauzione e di prevenzione, di genesi comunitaria e vigente nel nostro ordinamento nella preminente tutela della salute.

La Total Erg, con atto notificato il 29 ottobre 2010 e depositato l'11 novembre 2010, ha interposto appello riproponendo sostanzialmente i motivi già dedotti in primo grado, e cioè la violazione della normativa che regola le competenze in materia nella Provincia di Trento, l'arbitrarietà del parametro imposto per il MTBE/V.C.G. più restrittivo di quello previsto nell'apposito D.M. e illogico sul piano scientifico, l'irrilevanza del principio di precauzione nella fattispecie anche alla luce di taluni pronunciamenti giurisprudenziali.

Innanzitutto, il procedimento di cui trattasi, complesso e articolato, attivato dalla TotalErg, ha coinvolto l'A.P.P.A. (Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente), il Comune di Nogaredo, quindi l'A.P.S.S. e l'Istituto superiore di Sanità con il limite fissato con nota 6 febbraio 2001, impugnata.

Secondo il collegio, la procedura, dall'esame degli atti e come ben argomentato dal T.R.G.A. di Trento, ha avuto un iter corretto rispettando le specifiche competenze assegnate ai singoli enti coinvolti nella fattispecie.

In effetti già l'A.P.P.A., cui sono state attribuite le funzioni della Provincia Autonoma in materia ambientale, con nota n. 802 del 13 marzo 2006, ha indicato al Comune il valore del cd. V.C.G. del parametro MTBE in 10 microgrammi/litro fissato dall' I.S.S., vincolando il Comune anche nel suggerimento a interessare l'A.P.S.S., cui spettano "nell'ambito sanitario funzioni di prevenzione ambientale" integrando i servizi sanitari con quelli ambientali dell'APPA grazie a convenzione approvata, sulla base di legge provinciale del 1995, dalla Provincia di Trento nel 2003, quindi , come sottolineato dal T.RG.A., nel contesto di disposizioni di legge e di idoneo regolamento contrattuale.

Anche il Comune di Nogaredo ha ribadito il cennato limite dell'I.S.S. con la nota del 9 maggio 2006, pur con l'invito a rivolgersi in proposito all'A.P.S.S., e la nota non è stata impugnata al momento, ma solo quale atto connesso, dopo che l'A.P.S.S. , attivata dalla CECAM, ha confermato anch'essa quel valore comunque non condiviso dalla CECAM e dalla TotalErg.

Secondo il C.d.S. non ha pregio, quindi, la dedotta censura circa la violazione della normativa sul riparto delle competenze.

La questione sostanziale su cui si incentra la controversia di certo attiene alla fissazione del valore V.C.G. del parametro M.T.B.E., nella fattispecie ancorato a quello determinato dall'I.S.S. e ritenuto dall'appellante superiore ai limiti di legge.

Il competente I.S.S., nel citato parere del 6 febbraio 2001, ha inteso invero stabilire in via cautelativa per il detto MTBE il valore definito nel D.P.R. n. 236 del 1998, relativo alle acque destinate al consumo umano per il parametro "idrocarburi totali", di 10 microgrammi/litro.

Peraltro, come rammentato sempre dal giudice di primo grado, l'I.S.S., con successivo parere del 12 settembre 2006 n. 43699, ha affermato che il MTBE non appartiene alla famiglia degli idrocarburi bensì agli "eteri", ed ha proprietà tali da alterare dal punto di vista organolettico la qualità delle acque, in quanto fortemente odorigeno; tale parametro non sarebbe stato inoltre modificato dalle recenti normative.

D'altra parte, soggiunge l'I.S.S., il D.Lgs. n. 152 del 2006 ha introdotto il criterio della valutazione del rischio-sito specifica ai fini della individuazione della "concentrazione soglia di rischio" per i suoli e per le acque, la quale diviene il valore di intervento e il valore obiettivo da raggiungere con la bonifica per un determinato sito.

Si è ritenuto quindi necessario definire un valore di riferimento generico per il parametro MTBE nelle acque profonde, da assumere come "concentrazione soglia di contaminazione" secondo la nuova normativa (D.Lgs. n. 152 del 2006) per i procedimenti di bonifica effettuati secondo i criteri ex D.M. 471 del 1999, per cui, con la citata nota n. 57058/l A. 12 del 6 febbraio 2001, è stato proposto di assumere per l'MBTE nelle acque profonde un valore di riferimento di 10 mg/l, in analogia al criterio di potabilità adottato dal legislatore per individuare le varie concentrazioni limite riportate nella Tabella 2 - Allegato 1 del D.M. 471 del 1999, relativa alle acque sotterranee.

A tal fine le amministrazioni si sono avvalse anche dello studio dell'U.S.E.A. (U.S. Environmental Protection Agency), agenzia di protezione ambientale statunitense.

La Sezione è dell'avviso che, "nel contemperamento dei diversi interessi coinvolti, il parametro prescritto, pur se più rigoroso di quello indicato nella richiamata normativa, non sia in contrasto, per quanto dianzi esposto, con la stessa, e che debba prevalere la tutela della salute in generale e di quella umana in particolare, posto che, come evidenzia il giudice di primo grado, "si tratta di acque sottostanti l'area di servizio autostradale che scorrono in falda ad appena 5 metri di profondità e sono destinate a scopo irriguo per le circostanti coltivazioni agricole, con conseguente successivo ingresso nel ciclo alimentare umano".

"Detto valore peraltro è stato suffragato da più pareri tecnici concordanti ed è in sintonia con il principio di precauzione e di prevenzione, di origine comunitario e recepito nel nostro ordinamento, su cui si è soffermato diffusamente e adeguatamente il giudice di prime cure".

"D'altra parte, ove il competente Istituto Superiore di Sanità dovesse fornire un aggiornato diverso parere, gli uffici interessati potranno essere attivati per le ulteriori valutazioni di competenza sul piano di caratterizzazione formulato dalla CECAM".

Risulta peraltro agli atti, come anche accennato dallo stesso Tribunale, una lettera di quest'ultima società in data 24 ottobre 2006, recante la trasmissione della rimodulazione degli obiettivi di bonifica ex D.Lgs. n. 152 del 2006 per Nogaredo Est, già accettata dall'A.P.P.A. con nota n. 31110 del 18 maggio 2007.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) pertanto respingeva l'appello e, di conseguenza, confermava la sentenza impugnata.
Andrea Settembre
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