27/12/2012 - 17:38

Sviluppo sostenibile e piani di recupero edilizio

I tessuti urbani vengono modificati e sviluppati nel senso della sostenibilità e del contenimento del consumo di territorio. Il piano di recupero rappresenta un importante strumento operativo per realizzare questo tipo di politica urbanistica e di gestione dell'edilizia. Il piano di recupero richiede necessariamente la comunicazione ai proprietari degli immobili coinvolti.

Il piano di recupero rappresenta uno strumento operativo per poter realizzare e governare processi di trasformazione di tessuti urbani consolidati e degradati allo scopo sia di garantire una più equilibrata distribuzione dei servizi e delle infrastrutture sia di migliorare la qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano.


Si fonda sui articoli 28 e 30 della del 5 agosto 1978 n. 457: in particolare, il primo prevede che "I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente articolo 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento" mentre il secondo "I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero".


Il piano di recupero, anche nell'ottica dell'urbanistica sostenibile, è l punto d'incontro tra esigenze della collettività e la partecipazione democratica dei cittadini interessati.


Possiede finalità attuative e di livello gerarchicamente subordinato e produce obblighi di trasformazione edilizia e urbanistica per i proprietari e per il Comune; infatti, la giurisprudenza ha specificato che il piano di recupero edilizio non ha una natura meramente programmatica e di conseguenza afferisce alla disciplina statale per i piani particolareggiati (Consiglio di Stato sez. IV, 29 dicembre 2010, n. 9537).


Partendo da questi presupposti e cioè la funzione modificativa e l'interessamento dei proprietari degli immobili coinvolti tipici del piano di recupero, secondo la sentenza del TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 2730 del 9 novembre 2012,sussiste in capo alla p.a. un obbligo di notifica individuale.
 

Alessio Elia
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