01/01/2013 - 01:00

Scarichi di frantoi oleari e l'inquinamento idrico

Quando l'utilizzazione delle acque di vegetazione dei frantoi avviene al di fuori dei casi e delle procedure previste dalla legge si configura il reato di scarico di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione
In materia di fertirrigazione, ossia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari di cui alla legge 11 novembre 1996 n. 574, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che tale normativa è applicabile solo ai frantoi che operano in stretta connessione con l'azienda agricola e che trattano in massima parte quanto prodotto dalla stessa, atteso che solo in questo caso i quantitativi di acque ottenute dalla lavorazione risultano contenuti in limiti di tollerabilità dei terreni ove vengono distribuite (Cass. Sez.3, n.20452 del 2773/2007).

Invece il reato di scarico di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione viene integrato quando l'utilizzazione delle acque di vegetazione dei frantoi avviene al di fuori dei casi e delle procedure previste dalla legge (Cass. Sez.3, n. 44293 del 7/11/2007).

La Corte di Cassazione Sez. III, nella sentenza n. 34758 del 26/09/2011, ha affermato che nel caso di specie non era in atto alcuna fertirrigazione attivata secondo le procedure di legge, ma anzi, le acque di vegetazione derivanti dalla lavorazione meccanica delle olive erano state convogliate in una canaletta improvvisata che trasportava detto liquido in una fossa scavata nel terreno, coperta da un telo di nylon non impermeabile perché bucato, e pertanto il fatto reato era integrato, essendo pacifica la qualificazione di tali acque nella categoria dei rifiuti liquidi.
Andrea Settembre
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