01/01/2013 - 01:00

Rinnovabili: Puglia, modifiche alla Valutazione Impatto Ambientale

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.159 supplemento del 19 ottobre 2010, la Legge Regionale 18 ottobre 2010, n. 13 contenente "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale)".
La legge all'art. 1 prevede che si debba ricorrere alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 1 MW. Tale soglia è innalzata a 3 MW nel caso in cui gli impianti in parola siano realizzati interamente in siti industriali dismessi localizzati in aree a destinazione produttiva come definite nell'articolo 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444.

Per gli interventi di cui alla lettera B.2.g/5-bis la soglia di applicazione è ridotta a 0,5 MW per progetti ricadenti anche parzialmente in:
- aree naturali protette e siti "rete natura 2000" (Sic e ZPS di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici);
- beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137) e successive modifiche e integrazioni;
- ambiti territoriali estesi (ATE) A, B e C del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P) approvato con Deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 1748;
- zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola.".

Le integrazioni di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge si applicano alle procedure in corso relative alle istanze presentate entro i 180 giorni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano in vigore le disposizioni precedenti per le procedure relative a istanze presentate in epoca anteriore e, comunque, per le procedure per le quali sia stata convocata la Conferenza di Servizi.

Al comma 3 dell'art. 1 è previsto che per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati.

All'art. 2 è previsto che sono soggetti a denuncia di inizio attività, ovvero sono interventi di attività edilizia libera, quelli di cui ai numeri 11 e 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 contenente linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'autorizzazione e costruzione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

Ai fini di quanto disposto dal punto 12.1, lett. a), delle Linee guida di cui al comma 1, sono considerati compresi nella tipologia degli impianti solari fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti o nelle coperture, e quindi sono considerati attività edilizia libera, tutti gli interventi definiti all'articolo 2, comma 1, lett. b3), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, con le specificazioni di cui all'allegato 3 del medesimo decreto come integrato e modificato dall'articolo 20 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2010.

La Legge è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (18/10/2010).
Riccardo Bandello
Editore