01/01/2013 - 01:00

Protezione di specie della flora e della fauna selvatica

Il Regolamento (UE) n. 101/2012 della Commissione del 6 febbraio 2012 ha modificato il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (di seguito: «la convenzione»).

In particolare, nell'appendice III di detta convenzione sono state recentemente incluse le specie seguenti: Calyptocephalella gayi su richiesta del Cile; Agrias amydon boliviensis, Morpho godartii lachaumei e Prepona praeneste buckleyana su richiesta della Bolivia; Cedrela fissilis e Cedrela lilloi (entrambe con annotazioni) su richiesta della Bolivia; Cedrela odorata (con annotazioni) su richiesta della Bolivia e del Brasile; Lodoicea maldivica su richiesta delle Seychelles; Pinus koraiensis su richiesta della Russia.

Altresì, il Lamna nasus è stato soggetto a misure di conservazione e gestione nell'Unione europea, in particolare quelle previste dal regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE.

Ai fini della promozione della cooperazione internazionale in materia di controllo del commercio di esemplari della specie Lamna nasus, la Commissione ha dichiarato, pertanto, che tale specie deve essere inclusa nell'allegato C dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 e l'inclusione si applicata a partire dal momento in cui prende effetto l'inclusione nell'appendice III della convenzione.

È stato inoltre stabilito che l'introduzione di esemplari vivi di tre specie di scoiattolo (Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis e Sciurus niger) nell'habitat naturale dell'Unione costituirebbe una minaccia ecologica per le specie faunistiche indigene minacciate di estinzione. Diversi studi e indagini mirate hanno dimostrato o previsto le minacce (presenti e/o potenziali) per lo scoiattolo rosso eurasiatico (Sciurus vulgaris) nonché per la flora e gli habitat. Le minacce allo scoiattolo rosso eurasiatico derivano da una combinazione di esclusione competitiva (per fonti di nutrimento o habitat) e resistenza alle malattie. Tra le minacce agli ecosistemi figurano la predazione di uova e pulcini e la competizione con gli uccelli boschivi per i siti di nidificazione e il cibo, nonché danni alle foreste e alle piantagioni di legname causati dall'asportazione della corteccia degli alberi.

Secondo la Commissione gli esemplari di queste tre specie invasive non possono essere commerciati liberamente nell'Unione europea: pertanto le specie dovrebbero essere incluse nell'allegato B dell'allegato al regolamento (CE) n. 338/97 come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del regolamento stesso.

Considerata l'entità delle modifiche, il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio è stato modificato dal Regolamento (UE) n. 101/2012 della Commissione del 6 febbraio 2012. È stato inoltre sostituito l'allegato del suddetto regolamento nella sua totalità.
Andrea Settembre
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