22/01/2013 - 18:35

Pertinenza urbanistica: natura e caratteristiche

È dunque evidente che la natura pertinenziale di un manufatto non può essere astrattamente desunta, esclusivamente dalla destinazione (peraltro soltanto dichiarata e pure incerta: "lavanderia o legnala") o dalle caratteristiche costruttive, ma deve risultare dalla oggettiva compresenza di determinati requisiti (Corte di Cassazione Penale Sez.3^ 7/12/2012 Sentenza n.47646).
In materia urbanistica, la Corte di Cassazione Penale, Sez.3^ 7/12/2012, Sentenza n.47646, ha affrontato la problematica relativa alla natura e alle caratteristiche dei manufatti pertinenziali.

Nel caso affrontato dalla Corte, con sentenza della Corte d'Appello di Brescia veniva confermata la sentenza del Tribunale di Bergamo di condanna di B. per i reati di cui agli artt. 44 lett. c) e 181 del D. Lgs. n. 42 del 2004 in relazione alla avvenuta realizzazione in area boscosa di pertinenza dell'abitazione di un ricovero per attrezzi formato da un basamento in calcestruzzo, pareti in legno e copertura in coppi.

Proponevano ricorso per cassazione i difensori dell'imputato lamentando che il manufatto in oggetto, avente natura pertinenziale rispetto al fabbricato principale, sarebbe come tale assoggettabile non già a permesso di costruire bensì a Dia, essendo funzionale alla cura del bosco e del giardino.

Inoltre, secondo i ricorrenti, la natura pertinenziale nonché la forma, la foggia ed i materiali usati renderebbero inoltre il fatto non idoneo, con riferimento al reato paesaggistico, a ledere il bene protetto mentre in ogni caso andrebbe fatta applicazione dell'art. 149 del D. Lgs. n. 42 del 2004 versandosi in punto di esercizio dell'attività agro - silvo - pastorale che non comporta alterazione permanente dello stato dei luoghi.

La Corte (CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 7 Dicembre 2012 (Ud. 14/11/2012) Sentenza n. 47646), quanto alla dedotta natura pertinenziale dell'intervento, premettendo che gli stessi ricorrenti hanno inteso richiedere per l'opera in oggetto il permesso di costruire in sanatoria, sul presupposto, evidentemente, della qualifica di nuova costruzione del manufatto, ha rammentato che le caratteristiche peculiari della pertinenza urbanistica sono state più volte indicate, in vario modo, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 25669 del 30/05/2012, Zeno e altro, Rv. 253064) e possono essere così sintetizzate:

- deve trattarsi di un'opera che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato;

- deve essere preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso onde renderne più agevole e funzionale l'uso;

- deve essere sfornita di un autonomo valore di mercato e non deve essere valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo (non superiore, in ogni caso, al 20% di quello dell'edificio principale) tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede;

- la relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso. Si è ulteriormente chiarito, che il manufatto pertinenziale, oltre a dover accedere ad un edificio preesistente edificato legittimamente, deve necessariamente presentare la caratteristica della ridotta dimensione anche in assoluto, a prescindere dal rapporto con l'edificio principale e non deve essere in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e con quelli eventualmente soltanto adottati.


"È dunque evidente che la natura pertinenziale di un manufatto non può essere astrattamente desunta, esclusivamente dalla destinazione (peraltro soltanto dichiarata e pure incerta: "lavanderia o legnala") o dalle caratteristiche costruttive, ma deve risultare dalla oggettiva compresenza dei requisiti menzionati" (Sez.3, n. 25669 del 30/05/2012, Zeno e altro, Rv. 253064).

Ciò posto, afferma la Corte, appare, nella specie, difettare anzitutto, nel manufatto in oggetto, la caratteristica della funzionalità all'uso dell'abitazione principale, posto che lo stesso sarebbe invece funzionale, come nello stesso ricorso si afferma, alla cura e al taglio del prato e alla periodica manutenzione del bosco.

Quanto alla dedotta mancanza di lesione arrecata al bene ambientale dal manufatto, la Corte afferma che va premesso, in conformità a quanto ripetutamente statuito da questa Corte di Cassazione, che il delitto paesaggistico di cui all'art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ha natura di reato di pericolo e non richiede, per la sua configurabilità, un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettino inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici (tra le tante, Sez. 3, n. 2903 del 20/10/2009, Soverini, Rv. 245908).

Inoltre afferma: "nella specie la sentenza impugnata ha sottolineato che l'opera, seppure realizzata in legno, poggiava su un solido basamento in calcestruzzo e presentava copertura in coppi, sì che deve senz'altro escludersi la mancanza di lesione del bene protetto. Né è individuabile una violazione di legge nella mancata applicazione della previsione dell'art. 149 lett. b) del D. Lgs. cit. atteso che la mancanza di autorizzazione paesaggistica è da tale norma espressamente limitata agli interventi che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie".

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Andrea Settembre
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