17/10/2012 - 12:54

No al divieto generalizzato di impianti eolici

La Consulta dichiara illegittima la legge regionale sarda sull'eolico
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 224/2012, è tornata a pronunciarsi sulle norme regionali relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Ad essere scrutinata, e cassata, questa volta è stata la norma regionale sarda sugli impianti eolici.
La norma oggetto della decisione è quella contenuta nell'art. 18 della L. R. n. 2/2007, come sostituito dall'art. 6, comma 8, della L.R. n. 3/2009, la cui previsione limita la localizzazione degli impianti eolici "nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale".
Quella dell'energia, ha ribadito la sentenza, è materia di competenza esclusiva dello Stato che, con l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, ne ha dettato i principi fondamentali di riferimento in conformità, peraltro, con precisi vincoli ed impegni assunti sia in sede comunitaria (direttiva n. 2009/28/CE recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) ) che internazionale (protocollo di Kyoto).
La normativa di riferimento nazionale per la sua natura di principio fondamentale vincola anche le regioni a statuto speciale ove anche esse si trovino a legiferare in materie di competenza esclusiva.
Era il caso della norma regionale sarda sottoposta al vaglio costituzionale che, secondo le intenzioni del legislatore regionale, era espressione della potestà legislativa esclusiva nella materia della tutela del paesaggio.
Ad avviso della Corte, infatti, già la legislazione nazionale - art. 12 D. Lgs. 387/2003 - rappresenta già il giusto contemperamento dei diversi interessi coinvolti che hanno modo di esplicitarsi in sede di procedimento di autorizzazione unica. In tale procedimento, infatti, anche le esigenze di tutela paesaggistica possono trovare rappresentazione e adeguata ponderazione.
Il profilo di illegittimità costituzionale della norma regionale sarda è stato ravvisato proprio nella previsione di una inidoneità generalizzata del territorio regionale ad accogliere gli impianti eolici - escluse le aree previste nella norma cassata. La conseguenza che la norma in questione produce, quindi, è un rovesciamento del principio ispiratore dell'intera materia della produzione di energia da fonti rinnovabili che è quello di attuare la massima diffusione di tale tipologia di fonti.
Secondo la Corte, infatti, "non appartiene invece alla competenza legislativa della stessa Regione la modifica, anzi il rovesciamento, del principio generale contenuto nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003. Con tale inversione del criterio di scelta, la Regione Sardegna ha superato i limiti della tutela del paesaggio, per approdare ad una rilevante incisione di un principio fondamentale in materia di "energia", afferente alla localizzazione degli impianti, la cui formulazione, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., spetta in via esclusiva allo Stato, come ripetutamente affermato dalla sopra citata giurisprudenza di questa Corte".
Per tale motivo non è stata ritenuta fondata l'argomentazione che faceva leva sulla finalità di tutela paesaggistica in quanto " l'inserimento di eccezioni al principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili dovrebbe essere sorretta da adeguate e concrete ragioni di tutela paesaggistica, mentre la generale esclusione di tutto il territorio - tranne le aree tassativamente indicate - esime dalla individuazione della ratio che presiede alla dichiarazione di inidoneità di specifiche tipologie di aree".
Vincenzo Tabone
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