01/01/2013 - 01:00

Metodologia di rilevazione dei consumi di energia da fonti rinnovabili

Approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche rinnovabili - Decreto 14 gennaio 2012
In attuazione dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, e nel rispetto delle finalità di cui al medesimo art. 40, comma 1, è stata approvata, con il Decreto 14 gennaio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, la metodologia di rilevazione dei consumi di energia da fonti rinnovabili (riportata nell'Allegato 1 dello stesso).

Detta metodologia è applicata, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Per il settore elettrico, la metodologia di rilevazione è basata:

a. per quanto riguarda il solare fotovoltaico e gli impianti di potenza inferiore ai 200 kW, sugli archivi amministrativi o rilevazione diretta del GSE relativi agli incentivi e alle certificazioni di impianto;

b. per quanto riguarda tutte le altre forme di generazione elettrica da fonti rinnovabili, su dati rilevati direttamente da Terna presso gli operatori che Terna stessa è tenuta a trasmettere annualmente al GSE.

Per il settore termico e dei trasporti, la metodologia è articolata nei seguenti dieci temi statistici, riportati nell'allegato 1, a ciascuno dei quali corrisponde una specifica scheda:

I. Calore derivato, ovvero prodotto da impianti del settore della trasformazione di fonti primarie e ceduto a terzi;

II. Energia geotermica;

III. Energia solare termica;

IV. Rifiuti;

V. Biomasse solide;

VI. Bioliquidi;

VII. Biogas;

VIII. Pompe di calore;

IX. Biocarburanti e biometano;

X. Energia elettrica nei trasporti.

I dati e le informazioni raccolti dal GSE in applicazione della metodologia di cui sopra sono utilizzati per l'elaborazione del Bilancio energetico nazionale, per le altre statistiche del sistema statistico nazionale afferenti le fonti rinnovabili di energia nonché per le statistiche energetiche nazionali da inviare all'Ufficio statistiche della Commissione europea.

Gli artt. 2 e 3 disciplinano rispettivamente l’obbligo di trasmissione dati, su richiesta del GSE, necessari alle rilevazioni statistiche da parte dei soggetti pubblici e privati e le modalità e i tempi per la rilevazione dei suddetti dati.

In particolare, entro il 15 settembre di ogni anno, il GSE provvede, per ogni fonte rinnovabile, alla rilevazione dei dati secondo le modalità riportate nelle schede di cui all'Allegato 1 del presente Decreto.
Andrea Settembre
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