01/01/2013 - 01:00

La fertirrigazione dei terreni: analisi degli aspetti legali

Si descrivono gli aspetti giuridici ed operativi descritti dalla giurisprudenza allo scopo di chiarire e delimitare il concetto di fertirrigazione che ha generato diversi dubbi interpretativi.
Un medesimo bene può essere considerato rifiuto oppure fertilizzante a secondo di come viene immesso nell'ambiente.
Questa è la regola che la giurisprudenza ha predisposto per distinguere i casi in cui gli effluenti da allevamento sono rifiuti da smaltire seguendo gli adempimenti normativi specifici da quelli di fertilizzante per un'attività colturale anche non direttamente connessa all'allevamento di bestiame.

In questa analisi l'elemento che consente di operare la distinzione è rappresentato dall'impiego della fertirrigazione è che la tecnica agraria che abbina l'irrigazione con la concimazione.

Esaminando le indagini agronomiche costituisce una pratica è in costante aumento, stante la necessità di tarare in modo sempre più preciso gli apporti irrigui e fertilizzanti e i buoni risultati produttivi che si possono ottenere.

La fertirrigazione permette di frazionare gli apporti di nutrienti sulle colture in fase di crescita attiva e di rendere omogenea la loro distribuzione in campo.
Così è possibile elevare al massimo le capacità produttive delle coltivazioni, anche in termini qualitativi, se si dosano con attenzione l'acqua e i nutrienti basandosi sui bilanci idrici per la prima e le curve di assorbimento per i secondi.

La pratica della fertirrigazione, la cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, rispetto alla quale è autonoma ed indipendente, come sopra accennato, non richiede che gli effluenti provengano da attività agricola e siano riutilizzati nella stessa attività agricola; presuppone l'effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze, la quale implica che essa sia di una qualche utilità per l'attività agronomica e lo stato, le condizioni e le modalità di utilizzazione delle sostanze compatibili con tale pratica, con la conseguenza che, in difetto, essa resta sottoposta alla disciplina generale sui rifiuti; si veda al riguardo la sentenza n. 5039 della Corte di Cassazione Sezione III del 9 febbraio 2012.

Rispetto alla disciplina dei rifiuti bisogna segnalare la sentenza della Corte di Cassazione Sez. II n. 11876 del 13 maggio 2008 secondo cui : "In tema di illecito amministrativo da inquinamento delle acque, la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei liquami utilizzati per la fertirrigazione dei terreni agricoli, imposta dall'autorità competente, all'esito della comunicazione preventiva dell'inizio dell'attività, non integra la violazione prevista dal settimo comma dell'art. 54 del d.lgs. n. 152 del 1999 relativa all'inosservanza delle prescrizioni operative, imposte dall'autorità che rilascia l'autorizzazione, perché tale obbligo sorge, in virtù della disposizione transitoria dettata dall'art. 62 del medesimo d.lgs., solo con l'emanazione del d.m. di attuazione".

Sulla medesima lunghezza d'onda si inserisce la pronuncia n. 19880 della Corte di Cassazione sezione III, 11/05/2009 secondo cui: "Le materie fecali sono sottratte dalla disciplina sui rifiuti se vengono utilizzate nell'agricoltura. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni regionali adottate a norma del comma secondo dell'articolo 112 del testo unico n 152 del 2006. Il mancato rispetto di tali disposizioni ovvero dei divieti di esercizio o della sospensione a tempo determinato delle attività è sanzionato a norma dell'articolo 137 comma 14. Gli effluenti di allevamento, se non vengono utilizzati nella fertirrigazione, danno luogo ad uno scarico, parificato a quello domestico a tutti gli effetti se vengono smaltiti tramite condotta nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge. Mancando invece la condotta, lo sversamento sul suolo, nel sottosuolo, al di fuori della fertirrigazione dà luogo allo smaltimento di un rifiuto".

Partendo da quanto statuito è necessario per i giudici di legittimità che:

a) gli effluenti di allevamento, se non vengono utilizzati nella fertirrigazione, danno luogo ad uno scarico, parificato a quello domestico a tutti gli effetti se vengono smaltiti tramite condotta nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge;

b) Nel caso in cui manca la condotta, lo sversamento sul suolo, nel sottosuolo,  al di fuori della fertirrigazione dà luogo allo smaltimento di un rifiuto;

c) Si deve segnalare che l'eventuale utilizzazione agronomica dei reflui non esclude l'autorizzazione per lo stoccaggio nella vasca, in quanto la pratica della fertirrigazione prescinde dalle modalità di gestione delle acque reflue di un allevamento, sia che esse siano o no soggette alla normativa sui rifiuti o a quella sulle acque, ed in quest'ultimo caso indipendentemente dalla classificazione dello scarico come industriale o domestico; al riguardo si ricorda che, come affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione Sezione III n. 27071, l'assimilazione delle acque reflue provenienti da imprese agricole o da allevamenti di bestiame a quelle domestiche si riferisce ai casi in cui vi sia uno scarico diretto tramite condotta. Solo in tale caso, ossia in mancanza di spandimento sul suolo degli effluenti derivanti dall'attività agricola o di allevamento del bestiame, era ed è applicabile la disciplina prevista per gli scarichi domestici, ricorrendo le altre condizioni previste dalla legge per l'assimilazione . La raccolta in vasca configura una vera e propria raccolta di rifiuti che doveva essere autorizzata. L'eventuale utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento riguarda la successiva fase del recupero zootecnico che è cosa diversa dallo scarico ed ha una propria disciplina distinta e separata da esso e prescinde da esso.

Di conseguenza, quando viene accertato che i reflui vengono smaltiti al di fuori di qualsiasi pratica di fertirrigazione mediante spandimento sul suolo, si può rilevare che è stata compiuta  un' attività di smaltimento di un rifiuto e non una fertirrigazione.
 
Alessio Elia
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