01/01/2013 - 01:00

La disciplina dell'attività venatoria tra competenze statali e regionali

Il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del "regolamento" sull'attività venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA ha inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento. - Corte Costituzionale - 9 febbraio 2012, n. 20.
La Corte Costituzionale - 9 febbraio 2012, n. 20 ha dichiarato gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 costituzionalmente illegittimi per avere tali disposizioni previsto l'acquisizione del parere di un ente regionale, anziché dell'ISPRA.

Nella specie, infatti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), in relazione all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La legge impugnata contiene plurime disposizioni concernenti l'esercizio della caccia sul territorio regionale, relative, ma non esclusivamente, alla stagione venatoria 2010-2011: tra queste, lo Stato ha censurato integralmente gli artt. 1 e 2, con cui è stato approvato il calendario venatorio annuale; l'art. 3, commi 2 e 3, con cui si sono adottate norme aventi ad oggetto l'attività venatoria nelle zone di protezione speciale, prescrivendone il calendario (comma 2), e specificando in linea generale le attività che vi sono vietate (comma 3); l'art. 5, comma 1, relativo all'esercizio della caccia alla fauna migratoria.

Il ricorrente ha ritenuto in primo luogo che tali disposizioni ledano la propria competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., di cui sarebbe espressione, in particolar modo, l'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); in secondo luogo, che esse contrastino con la normativa dell'Unione europea e siano perciò in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

Innanzitutto la Corte costituzionale ha affermato che le questioni poste con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. sono inammissibili, posto che il ricorrente non le ha corredate di motivazione, né ha indicato la normativa dell'Unione che sarebbe stata violata dal legislatore regionale.

Quanto all'altro parametro invocato dal ricorrente gli artt. 1 e 2 della legge impugnata approvano in via legislativa il calendario venatorio per la stagione 2010-2011, indicando sia le date e gli orari entro cui la caccia è consentita (art. 1), sia le specie cacciabili, con riferimento, per ciascuna di esse, al peculiare arco temporale aperto all'attività venatoria (art. 2).

Il ricorrente contesta non già il contenuto di tali norme, ma la fonte con cui esse sono state introdotte nell'ordinamento: a parere dell'Avvocatura, non sarebbe permesso al legislatore regionale sostituirsi all'amministrazione della Regione nel compimento di un'attività di regolamentazione che l'art. 18, commi 2 e 4, della legge n. 157 del 1992 riserverebbe alla sfera amministrativa.

In particolare, l'art. 18, comma 4, della legge appena citata stabilisce che «le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria».

Secondo il ricorrente, verrebbe in tal modo esplicitato, nell'ambito di una sfera di competenza dello Stato, che il calendario venatorio debba essere contenuto in un atto avente natura amministrativa, anziché legislativa.

Secondo la Corte Costituzionale tale questione è fondata.

Afferma la Corte
: "Il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del "regolamento" sull'attività venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento.

Pertanto, gli artt. 1 e 2 della legge impugnata debbono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi, con assorbimento dell'autonoma censura di illegittimità costituzionale sviluppata in riferimento all'art. 2, commi 10 e 12, per avere tali disposizioni previsto l'acquisizione del parere di un ente regionale, anziché dell'ISPRA
".
Andrea Settembre
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