01/01/2013 - 01:00

L'Influenza aviaria: la richiesta delle autorità italiane di adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato

E' legittima la richiesta della Repubblica italiana di adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato della carne di pollame, in applicazione dell'art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame - Tribunale di Primo Grado C.E., Sez. 7^ 17 gennaio 2012 causa T-135/07
Il caso affrontato dal Tribunale di Primo Grado C.E., Sez. 7^ 17 gennaio 2012 causa T-135/07 ha avuto ad oggetto la domanda di annullamento della Decisione della Commissione, del 7 febbraio 2007, che aveva respinto la richiesta della Repubblica italiana di adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato italiano della carne di pollame, in applicazione dell'art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77).

Nella specie, nel periodo dicembre 1999 - aprile 2000 talune regioni d'Italia, segnatamente la Lombardia, il Veneto e la Sardegna, nonché la Provincia autonoma di Trento risultavano colpite da una grave epidemia di influenza aviaria («prima epidemia di influenza aviaria»). Nel periodo agosto 2000 - marzo 2001 si verificava una nuova epidemia nel Veneto, che interessava principalmente i tacchini da carne. Tra l'ottobre 2002 e il settembre 2003 veniva individuato un nuovo stipite virale in allevamenti della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna.

Nella lettera del 7 febbraio 2007 («decisione impugnata»), la Commissione considerava che le condizioni restrittive imposte dall'art. 14 del regolamento n. 2777/75 per l'adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato della carne di pollame non erano soddisfatte nella fattispecie. I motivi di tale decisione erano enunciati ai punti 3-6 di quest'ultima nei termini seguenti:

«3. Per quanto riguarda i pulcini di un giorno menzionati nella domanda di codesto Ministero, si deve prendere in considerazione il fatto che la produzione di tali pulcini si trovava al di fuori delle zone sottoposte a restrizione veterinaria della libera circolazione.

I pulcini di un giorno potevano pertanto circolare liberamente ed essere commercializzati in Italia al di fuori delle zone a protezione e sorveglianza o al di fuori dell'Italia. Inoltre, la circolazione e commercializzazione nelle zone sotto protezione e sorveglianza erano possibili, in via eccezionale e a certe condizioni, in virtù delle deroghe previste dai differenti decreti emessi dai servizi veterinari italiani.

4. Conviene sottolineare inoltre che, a differenza della produzione delle uova da cova, la produzione dei pulcini di un giorno può esser interrotta molto rapidamente semplicemente evitando di mettere le uova da cova in incubazione o inviandole alla sgusciatura. Ne consegue che anche se il mercato al di fuori delle zone soggette a protezione e sorveglianza non era in grado di assorbire i pulcini di un giorno in questione, la produzione avrebbe potuto essere interrotta, almeno temporaneamente, allo scopo di evitare un aumento delle perdite economiche.

5. Tale differenza essenziale spiega perché la Commissione, al momento di adottare le misure eccezionali di sostegno al mercato, ha adottato un approccio differente per quanto riguarda le uova da cova rispetto ai pulcini di un giorno.

6. Secondo le autorità italiane, la filiera di produzione della carne di pollame in Italia è strutturata di modo che [era] praticamente impossibile per gli operatori interessati avere accesso agli incubatoi posti al di fuori delle zone sottoposte a protezione e sorveglianza.

Tuttavia, le perdite subite dai produttori di pulcini di un giorno dovute al divieto di inviare i pulcini verso le zone sottoposte alle misure veterinarie sembrano essere soprattutto il risultato della struttura della filiera di produzione della carne di pollame in Italia. Tale struttura dipende a sua volta dalle scelte commerciali fatte dagli operatori.

I servizi della Commissione sono dell'avviso che la condizione secondo la quale per adottare delle misure in virtù dell'art. 14 del regolamento n. 2777/75 tali misure devono risultare “strettamente necessarie” non permette la copertura di costi risultanti da scelte commerciali fatte dagli operatori
».

Secondo il Tribunale CE è legittima la richiesta della Repubblica italiana di adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato della carne di pollame, in applicazione dell'art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame.

Infatti, risulta dalla giurisprudenza che differenze oggettive delle condizioni economiche nelle quali diversi prodotti sono commercializzati possono giustificare che la Commissione riservi loro un trattamento distinto al momento dell'adozione di misure di organizzazione dei mercati [sentenze della Corte 11 marzo 1987, cause riunite 279/84, 280/84, 285/84 e 286/84, Rau Lebensmittelwerke e a./Commissione, Racc. pag. 1069, punto 22; causa 27/85, Vandemoortele/CEE, Racc. pag. 1129, punto 29; causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens e Van Dijk Food Products (Lopik)/CEE, Racc. pag. 1155, punto 29, nonché 6 marzo 2003, causa C-14/01, Niemann, Racc. pag. I-2279, punti 49-54].

 Pertanto, la decisione della Commissione, del 7 febbraio 2007, che aveva respinto tale richiesta veniva annullata.
Andrea Settembre
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