01/01/2013 - 01:00

L'abbattimento di 200 piccioni al mese sul territorio comunale: l'illegittimità dell'ordinanza

E' illegittima l'ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco con cui è disposto il prelievo di 200 piccioni al mese sul territorio comunale, la quale, al di là della generica enunciazione dei rischi igienico-sanitari in astratto connessi all'esistenza nel territorio di vaste colonie di piccioni, non indichi in alcun modo le ragioni di imprevedibilità ed eccezionalità del pericolo, tali da giustificare il ricorso allo strumento degli artt. 50 e 54 TUEL - Tar Piemonte, Sez. 2^ - 6 marzo 2012, n. 318
Nel caso di specie, il Sindaco di L. emetteva l'ordinanza n. 13/2007 con la quale veniva disposto il "prelievo mensile di 200 piccioni sul territorio comunale di L. per la durata complessiva di sei mesi".
Con il ricorso i ricorrenti, legali rappresentanti di associazioni ambientaliste contrarie alla caccia e volte alla protezione della natura ed, in particolare, degli uccelli, lamentavano, in primo luogo, l'illegittimità del provvedimento comunale per la mancanza dei presupposti di urgenza, necessità ed eccezionalità del pericolo prescritti dalla legge per l'adozione da parte del Sindaco delle ordinanze con tingibili ed urgenti "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" (cfr. art. 50 d.lgs. n. 267/2000), nonché per assoluto difetto di istruttoria.

Secondo il TAR piemontese tali censure sono fondate e meritevoli di accoglimento: da un lato l'ordinanza in questione, al di là della generica enunciazione dei rischi igienico-sanitari in astratto connessi all'esistenza nel territorio di vaste colonie di piccioni e dei numerosi danni da sempre ricollegabili alla presenza di grandi quantità di questi volatili, non indica, infatti, in alcun modo le ragioni di imprevedibilità ed eccezionalità del pericolo (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 16.01.2006 n. 88; TAR Toscana, Sez. II, 2.12.2009 n. 2584) tali da giustificare il ricorso allo strumento degli artt. 50 e 54 TUEL.

Come sottolineato dalla costante giurisprudenza amministrativa, invece, "il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti presuppone, oltre all'esistenza ed indicazione, nel provvedimento gravato, di una situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso ove la P.A. non intervenga prontamente, anche (o meglio, soprattutto) la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile fare fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento.

Pertanto, ai sensi degli artt. 50 e 54 T.U.E.L., per giustificare il ricorso allo strumento ordinatorio, il collegamento con le esigenze di protezione dell'igiene e della salute pubblica costituisce presupposto necessario ma non sufficiente, se non sussistano gli ulteriori particolari requisiti di urgenza
" (cfr. TAR Toscana n. 2584/09 cit.).

Dall'altro lato, in special modo, come, del resto, già evidenziato dal Collegio nella pronuncia cautelare di accoglimento della sospensiva, "l'ordinanza impugnata contiene delle affermazioni del tutto apodittiche in relazione all'esistenza dei presupposti della sua emanazione, perché non supportate da alcuna istruttoria, in violazione, tra l'altro, delle <<linee guida per la gestione del colombo in città>> adottate dalla Regione Piemonte - Direzione Sanità Pubblica - Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti in data giugno 2006".

La grave carenza di attività di indagine precedente l'adozione di misure così incisive quali l'abbattimento di 200 piccioni al mese per sei mesi (che, come tali, avrebbero dovuto essere assunte solo come extrema ratio) emerge, in verità, sia dalla mancanza nel provvedimento impugnato di qualsiasi riferimento o rinvio a verbali di accertamenti espletati dalla competente ASL per rilevare l'effettiva presenza nella colonia di volatili di focolai di infezioni, sia dal conferimento solamente "a posteriori" "delle conseguenti indagini di carattere sanitario sugli animali abbattuti ... (al) Servizio Veterinario dell'ASL n. 7 di Settimo Torinese", sia, infine, in modo assai significativo, da quanto dichiarato dallo stesso Comune di L. in risposta all'ordinanza istruttoria del Tribunale circa l'inesistenza di "atti precedenti all'emissione dell'ordinanza".

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il TAR accoglieva il ricorso con annullamento dell'atto impugnato per violazione di legge e difetto di istruttoria.
Andrea Settembre
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