27/12/2014 - 16:10

Jobs Act: ecco cosa prevede il decreto attuativo sulle tutele crescenti

E' arrivato il decreto attuativo del cosiddetto Jobs Act. Nell'ultimo Consiglio dei ministri, prima della pausa natalizia, il governo ha approvato un decreto attuativo delle legge delega in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Il provvedimento disciplina il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo e riguarda operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
 
Ecco gli articoli principali. L'articolo 2 (licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale) del testo stabilisce che il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento discriminatorio, ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità. Il regime si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
 
Ma non è tutto. In questi casi il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, inoltre per lo stesso periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
 
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il lavoratore può chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale: in questo caso si determina la risoluzione del rapporto di lavoro. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio.
 
L'articolo 3 del decreto (licenziamento per giustificato motivo e giusta causa) stabilisce che nei casi in cu non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.
 
Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro.
 
In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, inoltre, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
 
La disposizione 5 si occupa della "revoca del licenziamento". Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione della decisione, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, senza alcuna applicazione di sanzioni. 
 
L'articolo 6 (offerta di conciliazione) stabilisce invece che in caso di licenziamento per evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di scegliere altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, un importo (che non costituisce reddito imponibile  e non è assoggettata a contribuzione previdenziale) pari a una mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta.
 
Clicca qui per scaricare il testo del decreto. 
 
Rosamaria Freda
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