01/01/2013 - 01:00

Inadempimento della Repubblica di Cipro: mancata iscrizione del sic del lago di Paralimni ed insufficiente tutela della Natrice o Biscia dal collare

La Repubblica di Cipro, non avendo iscritto il sito del lago di Paralimni nell'elenco nazionale dei SICp, avendo tollerato attività che compromettono seriamente le caratteristiche ecologiche del lago di Paralimni e non avendo adottato le misure di tutela necessarie per mantenere la popolazione della specie Natrix natrix cypriaca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «habitat» - Corte di Giustizia CE Sez.4^ 15 marzo 2012 Sentenza C-340/10
Il caso affrontato dalla Corte di Giustizia CE Sez.4^ del 15 marzo 2012, Sentenza C-340/10, ha avuto ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto dalla Commissione Europea il 7 luglio 2010, nei confronti della Repubblica di Cipro la quale era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, nonché dell'articolo 12, paragrafo 1, della stessa direttiva 92/43.

Nella specie, la Commissione ha inviato alla Repubblica di Cipro, il 23 marzo 2007, una lettera di diffida, con la quale richiamava l'attenzione di quest'ultima sull'insufficiente tutela della specie della Natrice o Biscia dal collare, a causa dell'assenza nell'elenco nazionale dei SICp del sito del lago di Paralimni e della mancata protezione di tale sito nonché della diga di Xyliatos.

In particolare, la Natrice o Biscia dal collare di Cipro è una specie prioritaria che figura nell'allegato II e nell'allegato IV, lettera a), della direttiva «habitat».

Successivamente, la Commissione ha considerato la Repubblica di Cipro, non avendo iscritto il sito del lago di Paralimni nell'elenco nazionale dei SICp prima della scadenza del termine fissato nel parere motivato, venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat».

Nel merito la Corte ha affermato che,"per quanto riguarda i siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria, compresi negli elenchi nazionali trasmessi alla Commissione, e, segnatamente, i siti ospitanti tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva «habitat», ad adottare misure di salvaguardia idonee, con riguardo all'obiettivo di conservazione contemplato da tale direttiva, a salvaguardare il pertinente interesse ecologico rivestito da detti siti a livello nazionale" (v. sentenza Dragaggi e a., cit., punto 30).

Inoltre è stato affermato che: "Il regime di una protezione appropriata applicabile ai siti che figurano in un elenco nazionale trasmesso alla Commissione, in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat», richiede che gli Stati membri non autorizzino interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di questi siti. Tale ipotesi ricorre in particolare allorché un intervento rischia o di ridurre in maniera considerevole la superficie del sito o di comportare la scomparsa di specie prioritarie presenti nel sito, o infine, di avere come risultato la distruzione del sito o l'annientamento delle sue caratteristiche rappresentative" (v. sentenza Bund Naturschutz in Bayern e a., cit., punti 46 e 47).

Infatti, in caso contrario, il processo decisionale a livello dell'Unione europea, che è non solo basato sull'integrità dei siti quali notificati dagli Stati membri, ma che è anche caratterizzato da comparazioni ecologiche tra i vari siti proposti dagli Stati membri, rischierebbe di essere falsato e la Commissione non sarebbe più in grado di svolgere i suoi compiti nel settore considerato, ossia, in particolare, di disporre l'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria ai fini della costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione (v. sentenza Bund Naturschutz in Bayern e a., cit., punti 41 e 42).

Secondo la corte "non è ammissibile, in forza della direttiva «habitat» e degli obiettivi da essa perseguiti, che un sito come quello di cui trattasi nel caso di specie, rispetto al quale lo Stato membro interessato non contesta il fatto che esso debba essere iscritto in detto elenco, non goda di alcuna protezione".

Sulla mancata adozione e sulla mancata applicazione di un regime di rigorosa tutela della Natrice o Biscia dal collare di Cipro la Corte ha affermato quanto segue.

Innanzitutto, l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «habitat» impone agli Stati membri l'adozione delle misure necessarie per istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), della medesima direttiva, nella loro area di ripartizione naturale, che vieta qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale, la perturbazione deliberata di dette specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione, la distruzione o la raccolta deliberate delle uova nell'ambiente naturale nonché il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

La trasposizione della disposizione citata impone agli Stati membri non solo l'adozione di un contesto normativo completo, bensì anche l'attuazione di misure di tutela concrete e specifiche in tal senso (sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 29). Parimenti, il sistema di tutela rigorosa presuppone l'adozione di misure coerenti e coordinate di carattere preventivo (sentenze del 16 marzo 2006, Commissione/Grecia, C-518/04, punto 16, e Commissione/Irlanda, cit., punto 30).

Un siffatto sistema di tutela rigorosa deve pertanto consentire di evitare effettivamente qualsiasi forma di cattura o di uccisione deliberata di esemplari delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), della direttiva «habitat» nell'ambiente naturale, la perturbazione deliberata di queste specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione, la distruzione o la raccolta deliberate delle uova nell'ambiente naturale nonché il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo di dette specie (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2011, Commissione/Francia, C-383/09, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Nella fattispecie, lo Stato di Cipro riconosceva di aver violato l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «habitat» avendo tollerato l'organizzazione di gare di motocross. Inoltre la Repubblica di Cipro non ha istituito un sistema di tutela rigorosa che consentisse di evitare eventi quali il pompaggio eccessivo di acqua e lo sviluppo edilizio nel sito del lago di Paralimni. Anche questi fatti, sostiene la Corte, violano l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «habitat».

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) ha dichiarato che: "La Repubblica di Cipro, non avendo iscritto il sito del lago di Paralimni nell'elenco nazionale dei siti di importanza comunitaria proposti, avendo tollerato attività che compromettono seriamente le caratteristiche ecologiche del lago di Paralimni e non avendo adottato le misure di tutela necessarie per mantenere la popolazione della specie Natrix natrix cypriaca (Natrice o Biscia dal collare di Cipro), che costituisce l'interesse ecologico di tale lago e della diga di Xyliatos, e non avendo adottato le misure necessarie per istituire e applicare un regime di rigorosa tutela di questa specie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, di questa direttiva 92/43, come modificata, nonché dell'articolo 12, paragrafo 1, della stessa direttiva 92/43, come modificata".
Andrea Settembre
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