04/12/2012 - 18:18

Il Risarcimento del Danno da ritardo nel rilascio dell'Autorizzazione Unica

Corresponsabilità solidale delle amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi - Criteri di imputabilità
Il Tar Lombardia - Milano, con la recente sentenza n. 2777 del 10 ottobre/16 novembre 2012, ha affrontato il tema della configurabilità e quantificazione del danno da ritardo colpevole nel rilascio dell'autorizzazione unica.
Dalla lettura della sentenza è possibile evincere i fatti salienti dell'intera vicenda.
Un'azienda aveva presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per un impianto a biogas per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'autorizzazione in un primo tempo veniva denegata ed, infine, rilasciata a seguito dell'ordinanza del Tar che aveva disposto la riapertura della conferenza dei servizi.
La ricorrente chiedeva anche il ristoro dei danni subiti in conseguenza del diniego.
Il Tribunale Amministrativo ha innanzitutto riscontrato nell'iniziale diniego al rilascio dell'autorizzazione unica elementi tali da configurare la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento. Violazione riscontrabile sia nei pareri negativi espressi dalle singole amministrazioni comunali coinvolte che nella decisione finale assunta dalla Provincia. Tali vizi hanno avuto la conseguenza di allungare i tempi dell'intero procedimento che, quindi, si è concluso in ritardo rispetto alla tempistica delineata nell'art. 12 D. Lgs. 387/2003.
Il Tar, quindi, partendo dal presupposto del ritardo colpevole ascrivibile alle amministrazioni coinvolte e riconoscendo altresì che "l'emanazione di un provvedimento in ritardo comporta la lesione dell'interesse pretensivo al rilascio nei termini del provvedimento richiesto cagionato dalla lentezza dell'azione amministrativa" ha limitatamente accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente.
Interessanti spunti si traggono dalla sentenza anche con riguardo alla questione della corresponsabilità delle amministrazioni coinvolte in ordine al danno prodotto. Corresponsabilità solidale affermata in base al rilievo che "la decisione è stata assunta a seguito del diniego espresso da tutte le amministrazioni comunali presenti nella conferenza dei servizi, per cui esse sono corresponsabili della decisione medesima e dunque in solido con la Provincia tenute al risarcimento del danno".
Con ciò il Tribunale Amministrativo milanese ha mostrato di preferire la tesi della natura decisoria della conferenza dei servizi in luogo di quella che propende per la sua natura istruttoria.
Vincenzo Tabone
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