01/01/2013 - 01:00

Il diritto di prelazione sui beni culturali

La forma della denuntiatio è libera ma deve essere esercitata entro il termine perentorio di 30 gg.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio - D. Lgs. 42/2004 - attribuisce al Ministero, alle Regioni o ad altro ente pubblico territoriale interessato, la facoltà di esercitare il diritto di prelazione in ordine ai beni culturali alienati (art. 60 D. Lgs. citato). Al fine di permettere l'esercizio del diritto di prelazione l'art. 59 prevede che "gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero" entro il termine di 30 giorni.
Nel caso deciso dalla sentenza che si commenta si contendeva circa la forma libera o vincolata della denuncia. Assumeva, infatti, la ricorrente di avere correttamente svolto l'onere di trasmissione a proprio carico in quanto la Sopraintendenza aveva avuto conoscenza del contratto di compravendita dapprima in sede di richiesta di nulla-osta e, poi, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate in sede di registrazione.
Il Collegio ha inquadrato la denuntiatio in questione nell'ambito degli atti a forma libera "non risultando specificate a livello normativo primario le modalità formali, con cui la denuncia stessa avrebbe dovuto essere redatta ed essendo, in linea di principio, dette modalità libere, ove non diversamente prescritto".
Il Giudice nella scelta dell'alternativa tra forma libera e vincolata si è rifatto al principio contenuto in Consiglio di Stato n. 713/2008 laddove viene individuato lo scopo della normativa che è quello di consentire alle Autorità di "valutare l'opportunità di acquisire al patrimonio pubblico determinati beni".
Se, quindi, la forma della denuncia è libera, carattere perentorio deve, invece, essere riconosciuto al termine di 30 gg. entro cui effettuare la denuntiatio. Il principio di diritto che disciplina la materia, quindi, è che "se nella fattispecie in esame la denuntiatio ha tendenzialmente forma libera (quanto alle modalità di trasmissione degli elementi identificativi del regolamento negoziale), in tanto ha senso parlare di forme equipollenti in quanto venga comunque rispettato il termine di trenta giorni"
Sulla base del carattere perentorio del termine (essendo intervenuta la denuncia, seppure nelle forme libere appena evidenziate, ultra termine) il ricorso è stato rigettato.
Vincenzo Tabone
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