10/01/2013 - 16:13

Il decreto 28 dicembre 2012: efficienza energetica e solare termico

Il decreto del ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.1 del 2-1-2013 - Suppl. Ordinario n. 1, sul conto energia termico, disciplina l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Include anche quattro allegati: allegato I Criteri di ammissibilita' e calcolo degli incentivi per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica; allegato II; Criteri di ammissibilita' e calcolo degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed incremento dell'efficienza energetica; allegato III Determinazione dell'incentivo per le diagnosi energetiche preliminari e certificazioni energetiche; allegato IV Procedure per l'iscrizione ai registri

Il decreto del ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.1 del 2-1-2013 - Suppl. Ordinario n. 1, disciplina l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, meglio conosciuto come "conto energia termico"..


Vengono riprese le definizioni contenute sia dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e smi, sia dai decreti legislativi 3 marzo 2011, n. 28, e 30 maggio 2008, n. 115, insieme a quelle nuove previste nell'articolo 2.


I soggetti ammessi agli incentivi per il solare termico, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto 28 dicembre 2012, sono: le amministrazioni pubbliche; i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.


Tali soggetti, ai fini dell'accesso agli incentivi, possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCO.


Poi l'articolo 4 stabilisce quali sono le tipologie di interventi incentivabili nell'ambito della spesa annua cumulata (la sommatoria degli incentivi annui che GSE si impegna a riconoscere, in attuazione del decreto del 28 dicembre 2012, ad ognuno dei soggetti ammessi):


a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;


b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;


c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;


d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:


a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;


b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;


c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;


d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.


Di conseguenza sono ammissibili le spese sostenute per realizzare tali interventi.


I contributi disponibili ammontano a 900 milioni di euro, così distinti: 200 milioni per le pubbliche amministrazioni e 700 milioni per i privati.


L'articolo 7 del decreto 28 dicembre 2012 indica la procedura da seguire per l'ottenimento degli incentivi.


Prevede che il soggetto responsabile debba presentare la domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il portale Internet in applicazione dell'14, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011.


A pena di decadenza dall'incentivo, il soggetto responsabile è tenuto a:


a) entro sessanta giorni dalla data di accettazione della prenotazione dell'intervento previsto, comunicata dal GSE, presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;


b) entro dodici mesi dalla data di accettazione della prenotazione dell'intervento previsto, comunicata dal GSE, presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto;


c) fornire l' attestato di certificazione energetica, ove previsto ai sensi dell'art. 15, comma 1, redatto secondo quanto definito nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;


b) esibire schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, come fornite dal produttore, dalle quali risulti l'osservanza dei requisiti prescritti;


c) produrre l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto dimensionamento del generatore di calore nonche' la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti tecnici e prestazionali indicati negli allegati del decreto del 28 dicembre 2012;


d) inviare le fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta d'incentivazione e relative ricevute di bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento, dai quali risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato.
e) diagnosi energetica, ove prevista;


f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non incorrere nel divieto di cumulo previsto con altre forme di incentivazione (eccetto i seguenti casi: i fondi di garanzia e fondi di rotazione; i contributi in conto interesse; la detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature);


g) ottenimento del titolo autorizzativo ove previsto ;


h) certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione e smaltimento, ove previsto;


i) certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del fattore premiante, distinto per tipologia installata.
 

Alessio Elia
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