01/01/2013 - 01:00

Il combustibile solido secondario.

Si affronta con spirito di semplificazione la difficile tematica del combustibile solido secondario impiegato per la produzione di energia elettrica attraverso centrali ibride.
La categoria del combustibile solido secondario (CSS) previsto dall'articolo 183 lettera cc) del decreto legislativo n.152 del 2006 è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano dalla norme tecniche  UNI EN/TS 15359 e dal decreto legislativo 205/2010.

Sostituisce i CDR (combustibile derivato da rifiuti) e CDR-Q (combustibile derivato da rifiuti di alta qualità) riferiti alla norma tecnica UNI 9903/1 ricavati da rifiuti urbani e speciali non pericolosi.

La definizione normativa del CSS ha percorso una strada che parte da lontano e in particolare da Bruxelles poiché la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 22.01.2009 C-283/2007 affermava nell'ambito del diritto comunitario che : "il CDR Q, anche se corrisponde alle norme tecniche UNI 9903 1, non possiede le stesse proprietà e caratteristiche dei combustibili primari. Come ammette la stessa Repubblica italiana, esso può sostituire solo in parte il carbone e il coke di petrolio. Peraltro, le misure di controllo e di precauzione relative al trasporto e alla ricezione del CDR Q negli impianti di combustione, nonché le modalità della sua combustione previste dal decreto ministeriale 2 maggio 2006, dimostrano che il CDR Q e la sua combustione presentano rischi e pericoli specifici per la salute umana e l'ambiente, che costituiscono una delle caratteristiche dei residui di consumo e non dei combustibili fossili": tali elementi, in altre parole, dovevano essere considerati come rifiuti e non come nuovi prodotti.
Questa previsione andava ad intaccare la produzione di energia elettrica attraverso combustione del CDR-Q previsto dal decreto del ministero per le attività produttive del 2 maggio 2006.

Poi bisogna considerare che il CSS è composto dalla: frazione secca separata con sistemi meccanici dei rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata e/o dei rifiuti bioessiccati; gli scarti provenienti dalla selezione dei rifiuti da raccolta differenziata, cioè la parte non destinata al recupero di materia.

Il CCS può contenere inoltre fino al 50% in peso di rifiuti dichiarati assimilati ai fini di tale recupero, quali: le plastiche non clorurate; i poliaccoppiati (cartoni per latte, vino, succhi di frutta...); le gomme sintetiche non clorurate; le resine e fibre artificiali e sintetiche con contenuto di Cl< a 0,5% in massa; gli pneumatici fuori uso.

Il suddetto materiale viene impiegato per la produzione di elettricità nelle centrali ibride assoggettandosi alla disciplina prevista.

In particolare, il combustibile in esame viene impiegato per la produzione di energia elettrica nelle centrali ibride qualificate come centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili (si veda la definizione contenuta nell'articolo 1 lettera g) del decreto del ministero per le attività produttive del  18.03.2002).

Il sistema di incentivazione si rivolge esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, e da centrali ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Ovviamente, la produzione di energia attraverso una centrale ibrida viene regolata dai medesimi criteri generali vigenti per gli altri sistemi di incentivazione delle fonti rinnovabili:

a) l'incentivo deve avere lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;

b) il periodo di diritto all'incentivo deve essere pari alla vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie di impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio dello stesso;

c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell'energia prodotta;

d) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. 
Alessio Elia
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