01/01/2013 - 01:00

Gazebo che soddisfa esigenze di carattere permanente: è trasformazione del territorio

I gazebo che non abbiano carattere di assoluta precarietà ma che siano funzionali a soddisfare esigenze di carattere permanente devono essere apprezzati quale manufatti che determinano una trasformazione del territorio ed un'alterazione dello stato dei luoghi, dando luogo, peraltro, ad un incremento del carico urbanistico - Tar Veneto, Sez. 2^ - 29 febbraio 2012, n. 264
Nel caso di specie, il ricorrente sig. A.P. chiedeva al TAR Veneto l'annullamento del provvedimento comunale di diniego della domanda di permesso di costruire in sanatoria del ... nonché degli atti presupposti, tra i quali il parere della Commissione edilizia integrata del ....

Con il primo motivo di ricorso la difesa del ricorrente deduceva la violazione dell'art. 10 bis e dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, a motivo dell'omessa adeguata esplicitazione, sia nel preavviso di rigetto sia nel provvedimento definitivo, dei giustificativi posti a fondamento della determinazione assunta e, nello specifico, della valutazione di rilevanza dell'opera sotto il profilo volumetrico e della conseguente preclusione della possibilità di sanatoria, in forza delle previsioni dell'art. 167 del d. lgs. n. 42 del 2004.

Il Collegio ha rilevato, infatti, che il provvedimento gravato reca un adeguato substrato motivazionale, avendo l'amministrazione evidenziato l'incidenza dell'opera, come modificata in esito agli interventi posti essere, sotto il profilo volumetrico e l'impossibilità di procedere alla sanatoria, in considerazione sia della previsione dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42 del 2004 sia delle vigenti norme di piano che non prevedono la realizzazione di nuove volumetrie ad esclusione di quelle ammesse dalla l.r. n. 14 del 2009.

Il Tar afferma che "dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, la sostanziale modificazione strutturale dell'opera, la quale non presenta affatto i connotati della precarietà ed amovibilità in base ai quali, nel 2001, ne era stata autorizzata l'installazione".

"Nello specifico, sia la documentazione fotografica prodotta sia il rapporto redatto dal Corpo della Polizia Locale evidenziano la consistenza dell'intervento eseguito e, nello specifico, la trasformazione dell'originario gazebo autorizzato in un manufatto tutt'altro che precario, connotato da stabilità e solidità".

In relazione alla dedotta violazione dell'art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, il Collegio ha evidenziato che "alla stregua dell'art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, non è annullabile l'atto adottato in violazione di norme sul procedimento qualora l'atto stesso, per la sua natura vincolata, non possa avere un contenuto diverso, ed è indubbio il carattere vincolato del provvedimento adottato, di rigetto della domanda di accertamento di conformità".

Il Collegio osserva, inoltre, che, "come affermato dalla consolidata giurisprudenza anche del giudice d'appello, i gazebo che non abbiano carattere di assoluta precarietà ma che siano funzionali a soddisfare esigenze di carattere permanente devono essere apprezzati quale manufatti che determinano una trasformazione del territorio ed un'alterazione dello stato dei luoghi, dando luogo, peraltro, ad un incremento del carico urbanistico" (cfr. ex multis, Cons. St., sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7822; T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, 06 maggio 2005, n. 172).

"Nella fattispecie oggetto di giudizio, l'intervento si è sostanziato nella sostituzione dell'intera struttura portante con travi in legno fisse e di grandi dimensioni e tale sostituzione, unitamente alle altre circostanze emerse nel corso dell'istruttoria (pavimentazione, dotazione di impianto elettrico, di climatizzazione e sonoro), è stata correttamente valutata dall'amministrazione che, considerando l'opera nel sul complesso, ha legittimamente adottato il provvedimento gravato".

L'intervento de quo è stato infatti realizzato, come sopra esposto, in area sottoposta a vincolo paesaggistico; come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza "per le opere comportanti un aumento di volumetria o cubatura l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata ex post, non rientrando tale ipotesi tra le fattispecie marginali - i c.d. abusi minori - che eccezionalmente ammettono la sanatoria ambientale in deroga al divieto generale di nulla-osta postumo".

Relativamente al secondo motivo di ricorso, secondo il collegio "non è possibile ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, che l'intervento in esame sia da qualificare in termini di manutenzione ordinaria o straordinaria".

In conclusione il TAR, in ordine alla valutazione ed alla qualificazione dell'opera, ha sostenuto che "l'intervento ha determinato una sostanziale e radicale modificazione strutturale del manufatto, rilevante sotto il profilo volumetrico ed incidente sul contesto circostante tutelato". Il TAR Veneto, pertanto, rigettava il ricorso.
Andrea Settembre
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