01/01/2013 - 01:00

Fotovoltaico e fascia di rispetto riserva naturale

La fascia di rispetto della riserva naturale è sito inidoneo alla installazione di un parco fotovoltaico
Il Tar Abruzzo, sez. Pescara, con la sentenza n. 73/2012 si è occupato della questione del regime giuridico della fascia di rispetto di una riserva naturale ai fini dell'installazione di un parco fotovoltaico.
La riserva naturale in questione è quella di Punta Aderci nel comune di Vasto, tale riconosciuta dalla L.R. 9/1998. La riserva di Punta Aderci, inoltre, è un sito di importanza comunitaria e figura nell'elenco ufficiale nazionale delle aree protette.
L'intervento da cui è scaturito il contenzioso doveva essere sviluppato nella fascia di protezione esterna della riserva naturale. Il Comitato di gestione della Riserva, chiamato a pronunciarsi sulla ammissibilità dell'intervento, però, aveva espresso parere negativo e su tale base vi era stato il diniego del Comune di Vasto.
La sentenza si segnala soprattutto per la qualificazione giuridica dei diversi interessi in potenziale conflitto e per il percorso logico-giuridico adottato nel loro bilanciamento. Il conflitto potenziale è, infatti, tra la tutela apprestata a favore del bene ambientale riserva ed il favor normativo comunitario e nazionale nei confronti della produzione di energia da fonti rinnovabili. Favor, quest'ultimo, dettato dalle intrinseche potenzialità, anch'esse di natura latamente ambientale, che la fonte rinnovabile esprime nei confronti delle fonti energetiche tradizionali in termini di minore capacità impattante.
Il Tar Abruzzo ha espressamente riconosciuto in sentenza "la prevalenza dell'interesse ambientale rispetto all'interesse economico". Ne risulta una sottovalutazione della portata ambientale delle norme in materia di produzione da fonte rinnovabile e, di conseguenza, una lettura normativa della produzione rinnovabile in una chiave puramente economica.
Un peso rilevante, infine, ai fini della decisione hanno avuto le Linee guida regionali dell'Abruzzo che dichiarano come "espressamente inidonee le zone interne e anche esterne dei parchi nazionali e regionali, oltre che le riserve naturali regionali e nazionali".
Vincenzo Tabone
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