15/06/2016 - 15:00

Fotovoltaico: chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate sull'accatastamento

E' stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la circolare n. 27/E nella quale si chiariscono alcuni aspetti riguardanti l'accatastamento fotovoltaico.
La circolare n. 27/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate che contiene chiarimenti interpretativi posti dalla stampa specializzata occasione del convegno Il Sole 24ore per i 130 anni del Catasto. 

I chiarimenti riguardano principalmente le tematiche delle agevolazioni sulla prima casa, la rendita degli imbullonati, le compravendite alle locazioni, il leasing abitativo, gli impianti eolici, fotovoltaici e di risalita.

Per quanto riguarda la rendita autonoma per gli "imbullonati" la legge di Stabilità 2016 ha stabilito la possibilità da parte degli intestatari catastali degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie dei Gruppi D e E, di presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, così da escludere dalla stima "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

Con riferimento agli impianti fotovoltaici, l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016, ha precisato che tra gli elementi da escludere dalla stima rientrano gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni.

Quanto alla dichiarazione in catasto delle nuove realizzazioni, occorre preliminarmente osservare che, di norma, un qualsiasi cespite immobiliare, costituito dall'area, dal lastrico solare o dal tetto su cui si erge l'impianto produttivo di energia è dichiarato in catasto come unità immobiliare indipendente quando ordinariamente si riscontra per lo stesso autonomia funzionale e reddituale. 

Ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016 e alla luce delle precisazioni fornite con circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per gli impianti fotovoltaici dichiarati autonomamente in catasto, vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima, il suolo (quando trattasi di impianti a terra), ovvero l'elemento strutturale (solaio, copertura) su cui sono ancorati i pannelli fotovoltaici (quando trattasi di impianti realizzati su costruzioni), gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali eventuali recinzioni, platee di fondazione, viabilità, ecc., posti all'interno del perimetro dell'unità immobiliare. 

Con specifico riferimento alle installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari si precisa che non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. 

Laddove tali istallazioni siano pertinenze di unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, censite al catasto edilizio urbano nelle categorie dei Gruppi D e E, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016 e alla luce delle precisazioni fornite con la citata circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sussiste l'obbligo di dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, per la rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare di cui risulta pertinenza, allorquando le componenti immobiliari rilevanti ai fini della stima catastale di tale impianto ne incrementano il valore capitale di una percentuale pari al 15%.

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Marilisa Romagno
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