01/01/2013 - 01:00

Esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

Il Regolamento (UE) n. 71 della Commissione del 27 gennaio 2012 ha recato modifica all'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
Con il Regolamento (UE) n. 71 della Commissione del 27 gennaio 2012 è stato modificato, infatti, l'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma:

• del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

• della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

• e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Il Regolamento (CE) n. 689/2008, in particolare, attua la Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio.

Innanzitutto, la Commissione ha inserito le sostanze diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro nell'elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

Infatti, l'iscrizione di diclobenil, dicloran, etossichina e propisocloro come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, è stata oggetto di una decisione negativa. Pertanto dette sostanze attive non possono essere più utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

La Commissione ha inserito, inoltre, nell'elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008:
• la sostanza bromuro di metile;
 la sostanza cianamide.

In particolare, l'uso della cianamide come pesticida è soggetta a rigorose restrizioni; di fatto tutti i tipi di utilizzo sono teoricamente proibiti, nonostante la cianamide sia stata identificata e notificata ai fini della valutazione a norma della direttiva 98/8/CE e possa quindi essere ancora autorizzata dagli Stati membri fino all'adozione di una decisione in base a tale direttiva.

La Commissione ha inserito anche la sostanza flurprimidol nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

La Commissione ha invece cancellato la sostanza attiva triflumuron dalla parte 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L'iscrizione del triflumuron come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione favorevole e pertanto il triflumuron non è più vietato per l'uso come pesticida.

Infine, anche il triazossido è stato approvato come sostanza attiva conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 e pertanto il triazossido non è più vietato per l'uso come pesticida. La Commissione ha quindi cancellato la sostanza attiva triazossido dalla parte 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
Andrea Settembre
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