01/01/2013 - 01:00

Eolico e fabbricato rurale non abitato

È meritevole di protezione il diritto, anche se futuro e potenziale, di godere dell'immobile rurale.
Il diritto di proprietà viene assicurato dal godimento della cosa "in modo pieno senza restringimenti non specificamente previsti dalla legislazione primaria". Questo il principio, desumibile dalla sentenza n. 433/2012 pronunciata dal Tar Campania - sez. Salerno -, che deve presiedere l'operazione ermeneutica e la sistematica dei rapporti tra norme nel conflitto tra interessi.
Nel caso in questione, tra le altre, veniva sollevata l'asserita illegittimità del provvedimento autorizzativo in rapporto alle modalità applicative della previsione contenuta al punto 5.3 dell'Allegato 4 del D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Il punto 5.3 dell'Allegato 4 del D.M. 10/09/2010 detta una misura di mitigazione con la quale si prevede una "minima distanza di ciascun aerogeneratore non inferiore ai 200 m  quando ci si trovi di fronte a unità abitative "munite di abitabilità,
 regolarmente censite e stabilmente abitate". La complicazione interpretativa riguardava proprio la riconducibilità dell'immobile rurale disabitato nell'alveo di quelli sottoposti alla protezione della misura di mitigazione.
La sentenza ha riconosciuto che la condizione attuale del bene, disabitato e non occupato, non osta al riconoscimento di tutte le facoltà conseguenti al diritto di proprietà ed, in particolare, di quella relativa alle distanze così come previste negli strumenti vigenti.
Per il Collegio salernitano è pacifico che la misura di mitigazione è inapplicabile in presenza di fabbricati che, per abusività costruttive o per altri profili di irregolarità, non possono conseguire i titoli di abitabilità.
Per il bene inutilizzato, invece, sebbene potenzialmente idoneo, valgono solo le limitazioni ed i restringimenti dettati esclusivamente dalla legislazione primaria. Tale non è, invece, quella contenuta nel D.M. 10/09/2010 che va interpretata in un senso conforme allo "statuto della proprietà". Quindi "l'impianto eolico deve rispettare la distanza di m. 200 nella parte in cui è vicino al fabbricato rurale" altrimenti si finirebbe "col conculcare il diritto di proprietà nelle sue piene intrinseche facoltà consentendo una sorta d'inammissibile diversificato regime sul distinguo tra edificio "abitato" e "non abitato".
Vincenzo Tabone
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