15/12/2012 - 11:26

DPR 380/2001 e cambiamento destinazione d'uso di immobili

Il mutamento della destinazione d'uso di un immobile: un'attività regolata sia dal testo unico per l'edilizia e cioè il DPR 380 del 2001 sia dalla normativa regionale.

La destinazione d'uso serve a classificare funzionalmente l'immobile e viene attribuita dagli strumenti urbanistici di pianificazione o di attuazione della pianificazione, nell'ambito delle categorie generali di uso urbanistico previste dalle norme vigenti.


Rappresenta, in pratica, la funzione a cui può assolvere un immobile e che viene consentita dal PRG per ciascun ambito territoriale.


La destinazione d'uso può mutare.


Tale operazione, che non è del tutto libera e si conforma ad una particolare disciplina normativa, può avvenire:


a) mediante l'esecuzione di opere edilizie che modifichino la struttura dell'immobile, alterandone la destinazione originaria e determinando un mutamento strutturale dello stesso;


b) senza l'esecuzione di opere edilizie, attraverso la concreta utilizzazione dell'edificio in maniera non conforme all'uso consentito nel titolo abilitativo oppure con interventi che in ogni caso non incidano sulla struttura dell'immobile, ma ne concretizzino una diversa utilizzazione.


In merito all'ultima ipotesi sopra elencata il testo unico per l'edilizia e cioè il DPR 380/2001 prevede nel proprio articolo 10, comma 2 che le "regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di nuova attività".


Partendo dall'esposizione delle ipotesi previste è rimesso alle regioni il compito di individuare quali ipotesi di mutamento di destinazione d'uso debbano essere assoggettate a permesso di costruire e quali a denuncia d'inizio attività.
 

Alessio Elia
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