01/01/2013 - 01:00

Dissequestro al fine di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi

Al pari di tutti gli altri atti, anche l'atto giurisdizionale va interpretato secondo buon senso e secondo il criterio di conservazione, ossia nel senso che abbia un qualche significato ed un qualche effetto giuridico - Corte di Cassazione Penale Sez. 3^ 14 febbraio 2012 (Ud. 14/12/2011) Sentenza n. 5644.
La Corte di Cassazione Penale, Sez. 3^, del 14 febbraio 2012 (Ud. 14/12/2011), con la sentenza n. 5644, è stata interpellata al fine di interpretare un atto giurisdizionale, costituito da una sentenza di condanna.

Nel caso di specie, infatti, con sentenza del 22.9.2005 del giudice del tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni, divenuta esecutiva, F. V. venne dichiarato colpevole di una serie di reati edilizi, ambientali e di violazione dei sigilli e condannato alla pena, sospesa, di mesi nove di reclusione ed € 400,00 di multa. Il dispositivo conteneva anche la seguente clausola: «dispone il dissequestro del manufatto per la sua demolizione e ripristino dello stato dei luoghi».

Sulla base di questa disposizione, il pubblico ministero emise ingiunzione a demolire, che venne impugnata dal F. dinanzi al giudice dell'esecuzione. Questi, con ordinanza, accolse l'incidente di esecuzione e dichiarò inefficace l'ingiunzione a demolire, in quanto nella sentenza di condanna non era contenuto l'ordine di demolizione.

Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge perché l'ordine di demolizione era palesemente indicato con la clausola sopra citata.

La Corte ha ritenuto il ricorso del pubblico ministero fondato.

La questione, infatti, si risolve nella interpretazione dell'atto giurisdizionale, costituito dalla sentenza di condanna del F. emessa il .... dal Giudice del tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni.

La Corte ha rilevato quanto segue.

"Sulla base dei principi generali in tema di interpretazione, il suddetto atto va interpretato secondo l'ordinario senso delle parole e secondo la ratio dell'atto stesso. In particolare, bisogna partire dalla presunzione - in mancanza di una esplicita statuizione in senso contrario - che l'atto abbia voluto conformarsi al dettato legislativo e non porsi in contrasto con esso.

Ora, se si considera altresì che in caso di condanna per costruzione in zona vincolata senza concessione edilizia e senza autorizzazione della competente autorità sono obbligatorie la demolizione del manufatto abusivo e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, risulta che la indicata clausola non può che essere interpretata nel senso conforme alla ratio dell'atto
".

Del resto, la stessa clausola contiene un esplicito riferimento sia alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi (che è un maius rispetto alla demolizione) sia alla demolizione stessa.

La Corte osserva altresì che, "al pari di tutti gli altri atti, anche l'atto giurisdizionale va interpretato secondo buon senso e secondo il criterio di conservazione, ossia nel senso che abbia un qualche significato ed un qualche effetto giuridico. Ora, non si vede quale altro senso potrebbe avere l'espressione «dispone il dissequestro del manufatto per la sua demolizione e ripristino dello stato dei luoghi» se non quello di autorizzare il condannato ad accedere al manufatto per provvedere egli stesso di propria iniziativa alla demolizione ed al ripristino che venivano appunto disposti".

Invece, secondo l'interpretazione seguita dalla ordinanza impugnata, quella espressione non avrebbe alcun senso e alcun significato. Non avrebbe senso il riferimento alla demolizione ed al ripristino e non avrebbe senso il riferimento al semplice dissequestro del manufatto abusivo che sarebbe contra legem.

 "Inoltre, come esattamente ha osservato il Procuratore della Repubblica ricorrente, l'ordine di demolizione e quello di rimessione in pristino dello stato dei luoghi sono contenuti in modo esplicito ed inequivoco nel dispositivo della sentenza di condanna, dispositivo che non può avere alcun significato alternativo e che indiscutibilmente contiene una specifica imposizione al condannato".

La Corte Suprema di Cassazione, pertanto, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Andrea Settembre
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