01/01/2013 - 01:00

Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue e di inquinamento acustico

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013) - Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227
L'ambito di applicazione del presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005.

L'articolo 2
, del predetto decreto, infatti, individua la categoria delle PMI:

"1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere".

Tali imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 1 Regolamento).

L'art. 2 del presente Regolamento rubricato "Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue" definisce i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche: a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A; b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attivita' di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attivita' elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1".

L'art. 3, inoltre, prevede il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione gia' concessa, presenta all'autorita' competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate: a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacita' di produzione; c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantita'; d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche; e) la localizzazione dello scarico.

2. La modalita' semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

L'art. 4 prevede, altresì, norme relative alla semplificazione della documentazione di impatto acustico:

"1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attivita' a bassa rumorosita' elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attivita' ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi e' fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facolta' di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attivita' diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, puo' essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attivita' comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, e' fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica".

Infine, l'art. 5 prescrive che le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, previa intesa con la Conferenza Unificata, e' adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione.
Andrea Settembre
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