01/01/2013 - 01:00

Deposito temporaneo di rifiuti

La corretta gestione dei rifiuti presuppone una adeguata conoscenza della normativa di riferimento. L'analisi del deposito temporaneo di rifiuti e delle sue implicazioni giuridiche mira, appunto, a descrivere brevemente una materia spinosa e ricca di insidie.
Il deposito temporaneo consiste nell'attività di raggruppamento dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti (per esempio l'azienda) prima della raccolta (art. 6 Dlgs 22/97).

Richiede che: sia realizzata nel luogo di produzione dei rifiuti medesimi; i rifiuti non possono essere prodotti da terzi; rispetto della normativa e delle prescrizioni di settore per i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti (Rettifica del  regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE); sono previsti limiti quantitativi e temporali entro i quali i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento; il deposito temporaneo deve essere realizzato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecniche; il rispetto della normativa sugli imballaggi ed etichettatura dei rifiuti pericolosi.


In merito a quest'ultima condizione è sufficiente apporre la R su fondo giallo, il tipo di rifiuto e il relativo codice CER sul contenitore nel rispetto della legislazione in materia di rifiuti, più eventuale etichettatura "ADR" da applicare in funzione della classificazione del rifiuto se il trasporto deve essere effettuato secondo i criteri definiti dall'accordo ADR, in quanto le due normative rimangono distinte tra loro e non sovrapponibili.


L'osservanza delle predette categorie di condizioni garantisce al produttore di rifiuti la possibilità di scegliere tra diverse modalità di deposito secondo la cadenza temporale, la quantità e qualità di rifiuti.


Inoltre, è necessario che venga conservato il carattere temporaneo del deposito poiché, se così non fosse, sorgerebbero fattispecie di: deposito preliminare se è realizzato nell'ottica di successive operazioni di smaltimento; messa in riserva se finalizzato a successive operazioni di recupero; deposito incontrollato o abbandono di rifiuti quando non preclude ad alcuna operazione di smaltimento.

Parimenti, il rispetto delle condizioni in esame solleva il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione eccetto per quelli di tenuta del registro di carico e scarico e il divieto di miscelazione ex articolo 187 del testo unico ambientale (... è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2).

Vale la pena ricordare che il mancato rispetto degli obblighi previsti per legge determina l'insorgenza di una condotta penalmente sanzionabile e cioè la "gestione non autorizzata di rifiuti"; inoltre, trattandosi di una procedura derogatoria, è onere del produttore dei rifiuti dimostrare la contestuale presenza di tutte le condizioni richieste e sopra indicate.

Su quest'ultimo punto è opportuno specificare che qualora muti il titolare della struttura aziendale produttrice di rifiuti incombe sul nuovo titolare di questa l'onere di adempiere agli obblighi di legge in materia di deposito temporaneo di rifiuti.


Il deposito temporaneo garantisce che i rifiuti rimangano sotto la responsabilità e nella sfera di disponibilità del loro produttore. 

Alessio Elia
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