01/01/2013 - 01:00

Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili

Con il Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico viene prevista la definizione e la quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e la definizione della modalita' di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing) - in GU n. 78 del 2-4-2012.
L'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 8-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana uno o piu' decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea, precisando che i suddetti decreti sono emanati tenendo conto:

a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;
b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;
c) della determinazione delle modalita' di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati;

Inoltre, il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che attua la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prevede in particolare:

 - agli articoli 35 e 36 è prescritto la promozione e la gestione con altri Stati membri e Paesi terzi, sulla base di accordi internazionali, di progetti comuni e trasferimenti statistici a favore dell'Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili, stabilendone i criteri e le modalita' di copertura dei relativi oneri;
 - all'articolo 37, commi da 1 a 5 individuano le azioni e gli strumenti ulteriori a quelli resi disponibili dalla normativa nazionale, che le regioni e le province autonome possono utilizzare ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi di sviluppo di energia da fonti rinnovabili, definiti in attuazione del predetto articolo 2, comma 167 della legge n. 244 del 2007, nonche' le modalita' di verifica del raggiungimento degli obiettivi regionali da parte del Ministro dello sviluppo economico;
 - all'articolo 37, comma 6, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti e quantificati gli obiettivi regionali in attuazione del predetto articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni, nonche' definite le modalita' di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome, in coerenza con quanto previsto dal medesimo articolo 2, comma 170, della legge n. 244 del 2007;

Con il Decreto 15 marzo 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, in attuazione dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni, definisce e quantifica gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Il presente decreto, inoltre, in attuazione dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011, definisce le modalita' di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 170, della legge n. 244 del 2007.

Per la quantificazione degli obiettivi da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma, si assumono a riferimento gli obiettivi nazionali definiti nel PAN (Piano Azione Nazionale).

Gli obiettivi nazionali al 2020 di sviluppo delle FER (Fonti energetiche rinnovabili), definiti dal Piano Azione Nazionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, sono perseguiti tramite:

 • la riduzione dei Consumi energetici Finali Lordi, promuovendo l'applicazione di misure di efficienza energetica "ordinarie" e "straordinarie" in grado di ridurre i consumi finali a parita' di principali driver di sviluppo al 2020 (PIL, popolazione, domanda di mobilita', sviluppo industriale) che influenzano i consumi di energia;

 • incremento dei consumi delle FER nei tre settori previsti dalla Direttiva 2009/28: in particolare si prevede di conseguire l'obiettivo vincolante di sviluppo delle FER da trasporti, di raddoppiare gli attuali sviluppi delle FER elettriche e di incrementare significativamente la crescita dei consumi delle FER termiche. In base alla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e all'art. 37 del decreto legislativo n. 28 del 2011, gli obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili al 2020 e negli bienni intermedi dal 2012 al 2018, devono essere ripartiti tra le regioni e le province autonome. Tale ripartizione deve essere effettuata in modo da:
      - garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali ;
      - tener conto della situazione pregressa;
      - tener conto dei potenziali disponibili in ciascuna regione e provincia autonoma.

A fronte di tale quadro di riferimento, lo studio propone una metodologia di ripartizione regionale degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili articolata su due punti:

 • Consumo finale Lordo. Si applica un principio di proporzionalita' storica rispetto ad un valore di riferimento: si assume che gli effetti delle azioni di efficienza energetica sugli usi finali, che caratterizzano lo scenario efficiente del PAN, siano distribuiti sulle regioni e sulle province autonome in proporzione ai loro consumi storici. Tale approccio lascia comunque libere le singole regioni e province autonome di sviluppare proprie politiche a favore dell'efficienza energetica, i cui risultati troveranno riscontro nei consumi finali contabilizzati da ciascuna regione. Le regioni e le province autonome avranno la facolta' di definire l'intensita' di tali misure, in considerazione del fatto che una riduzione del consumo finale lordo nel proprio territorio determina una riduzione della quantita' di energia da fonti rinnovabili necessaria per conseguire il proprio obiettivo regionale.

 • Fonti rinnovabili. Di tutti i contributi previsti dalla Direttiva 2009/28, la ripartizione regionale e' applicata esclusivamente alla produzione nazionale di energia elettrica da fonti rinnovabili e ai consumi di energia rinnovabile per riscaldamento e raffreddamento. Per quanto riguarda i biocarburanti e l'energia elettrica da rinnovabili importata dall'estero, si e' deciso di non applicare la ripartizione regionale in quanto il conseguimento delle quantita' previste implica azioni di competenza dell'amministrazione centrale. La ripartizione regionale degli impieghi di fonti rinnovabili e' stato ottenuto applicando un criterio di tipo tecnico-economico e tenendo conto di taluni vincoli di sostenibilita' economica e ambientale. Per la ripartizione della produzione nazionale di energia elettrica da fonti rinnovabili si e' seguito un approccio basato sul potenziale di sfruttamento di tali fonti nelle singole regioni e province autonome. In particolare tale approccio tiene conto di indicatori di disponibilita' delle risorse naturali per la produzione di energia elettrica (risorsa idrica, vento, risorse geotermiche, irraggiamento solare e superfici per ospitare pannelli fotovoltaici, ecc.). Tali indicatori si combinano con indicatori di sostenibilita' che, tengono conto che solo una parte della risorsa risultante dell'applicazione degli indicatori di sostenibilita' venga effettivamente sfruttata, sia per ragioni di costo, di impatto territoriale, e di accettabilita' da parte dalla popolazione. Per le fonti rinnovabili per riscaldamento e raffreddamento, che non possono contare su una rete di distribuzione (salvo la situazione, peraltro molto locale, del teleriscaldamento) e che per essere utilizzate richiedono un investimento da parte del consumatore finale (la produzione deve avvenire nello stesso luogo dove si ha il consumo), e' stato seguito un approccio basato sul potenziale di impiego del calore.

In questo caso la ripartizione regionale e' fatta in conformita' a indicatori regionali di consumo, in particolare:

 • per il settore agricolo sono stati considerati i consumi energetici storici del settore;

 • per il settore industriale e' stata considerata la distribuzione media regionale del numero di addetti impiegati in settori produttivi che impiegano biomasse, quali il settore della carta, del legno, dell'agroalimentare e del cemento. Nel valutare gli sviluppi della produzione di energia da fonti rinnovabili nel prossimo decennio, a scopo cautelativo, si fa riferimento principalmente alle tecnologie oggi consolidate o che si prevede potranno esserlo entro pochi anni.
Andrea Settembre
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