01/01/2013 - 01:00

Consorzio laghi prealpini

Il Consorzio del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo – Art. 27 bis Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216
L’art. 27 bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2011 - Decreto Milleproroghe) convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», ha introdotto alcune novità relative al Consorzio dei laghi prealpini (in GU n. 48 del 27-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 36).

L’art. 27 bis prevede, in particolare, la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, di cui all'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, attribuite al predetto Consorzio ai sensi del citato articolo 21, comma 12, sono ricostituiti:

•    il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore;

•    il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo;

•    e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como.


I consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo.

Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti, necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività.

Inoltre, i presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati.

Infine, l’art. 27 bis stabilisce che “le denominazioni «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como» sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, la denominazione «Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini»”.
Andrea Settembre
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