21/12/2015 - 14:23

Collegato ambientale verso l'ok definitivo. Dall'energia ai rifiuti, ecco le nuove norme sulla green economy

Oltre alla legge di Stabilità 2016, sta andando verso l'approvazione definitiva anche il cosiddetto "collegato ambientale" che contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.
 
 Il disegno di legge, licenziato dal Senato, è ora all'esame dell'Aula di Montecitorio e dovrebbe ottenere il via libera definitivo entro Natale  Ma vediamo nel dettaglio le principali norme del provvedimento. L'articolo 1 interviene in materia di responsabilità per danni all'ambiente marino causati dalle navi e dagli impianti, nel caso di avarie o incidenti, anche prevedendo che il proprietario del carico si munisca di una polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali. L'articolo 2 interviene sulla disciplina riguardante la destinazione delle somme corrispondenti all'incremento dell'aliquota di prodotto annualmente versata per la concessione di coltivazione di idrocarburi in mare. L'articolo 3 contiene disposizioni finalizzate a garantire l'aggiornamento con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, che dovrà considerare anche gli aspetti inerenti alla «crescita blu» del contesto marino. L'articolo 4 apporta modifiche alla disciplina istitutiva dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), provvedendo, tra l'altro, a specificare ulteriormente i compiti dell'ENEA, quale Agenzia nel settore dell'efficienza energetica.
 
L'articolo 5 destina, nel limite di 35 milioni di euro, la quota di risorse di competenza del ministero dell'Ambiente, per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nell'ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas-serra. L'articolo 10 modifica il D.Lgs. 30/2013 - con cui è stata recepita nell'ordinamento nazionale la disciplina relativa al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU-ETS) - al fine di includere, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema EU-ETS, la compensazione dei costi sostenuti per aiutare le imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica. Gli aiuti in questione sono destinati con priorità alle imprese in possesso della certificazione ISO 50001. Un'altra modifica riguarda la copertura dei costi delle attività poste in essere dall'ISPRA per l'amministrazione dei registri ove vengono contabilizzate le quote di emissione e i relativi trasferimenti.
 
L'articolo 72 disciplina la definizione della Strategia nazionale delle Green Community attraverso la predisposizione di un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi campi, dall'energia da fonti rinnovabili al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agroforestale) in rapporto con le aree urbane. L'articolo 8 contiene disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, nonché l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini e lamovimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte. Per tali tipologie di interventi, assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), si prevede che le autorizzazioni ambientali siano rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima. Per gli interventi riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare viene previsto che le autorizzazioni ambientali siano istruite a livello di progetto esecutivo.
 
L'articolo 9 prevede la predisposizione, da parte del proponente, di una valutazione di impatto sanitario (VIS) per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustionecon potenza termica superiore a 300 MW, nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) statale. L'articolo 12 apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (SEU), ovvero gli impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, per il consumo di un solo cliente finale). In particolare nella definizione di SEU è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Si interviene inoltre sulla disciplina relativa ai SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto n. 115/2008. Si prevede altresì che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione spetteranno determinatititoli di efficienza energetica.
 
L'articolo 13 amplia l'elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili (di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1, annesso al D.M. 6 luglio 2012), includendovi i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali.  L'articolo 15 contiene una norma di interpretazione autentica in merito all'applicazione degli incentivi relativi alle fonti rinnovabili nei confronti degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola (si tratta degli impianti di cui all'art. 3, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2009). L'articolo 24 interviene sulla disciplina di attuazione dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (decreto del MISE del 6 luglio 2012). Con riferimento all'accesso ai meccanismi incentivanti per impianti a biomasse e biogas, rientrano tra i sottoprodotti utilizzabili della lavorazione del legno solo quelli non trattati. Sono eliminati per il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti e sono esclusi dal citato sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili taluni rifiuti provenienti da raccolta differenziata, il legno e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti.
 
L'articolo 71 promuove l'istituzione delle "Oil free zone", aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili, demandando le modalità di organizzazione di tali aree alla legislazione regionale, mentre la disposizione esclude l'applicazione dei requisiti tecnici e costruttivi fatta eccezione per quelli relativi agli "apparecchi indicatori" per gli impianti termici civili alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528 (impianti a gas di portata termica maggiore di 35kw - progettazione, installazione e messa in servizio). Gli articoli dal 16 al 23 stabiliscono alcune norme in materoa di "acquisti verdi", mentre la disposizione 32 si occupa di incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio. In particolare gli obiettivi di raccolta differenziata possono essere riferiti al livello di ciascun comune invece che a livello di ambito territoriale ottimale. 
Rosamaria Freda
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