25/10/2012 - 22:38

Caudomia? Il TAR del Lazio dà il proprio assenso

La caudomia è la tecnica consistente nel taglio di coda dei cani nella prima settimana di vita dei cuccioli. Tale pratica è stata bloccata sull'ordinanza del Ministero della Salute, emessa in data 22.03.2011 la cui legittimità è stata messa in discussione dal TAR del Lazio con sentenza Sez.IIIquater n.7782 del 13 settembre 2012.

La caudomia è la tecnica consistente nel taglio di coda dei cani nella prima settimana di vita dei cuccioli, per gli esemplari di certe razze di cani particolarmente dedite ad attività sportiva, di ricerca e venatoria, al fine di prevenire dolorose ferite in età adulta conseguenti all'attività da essi praticata in ambienti angusti ed incolti, ricchi di rovi o tronchi d'albero, quali roveti, macchie, maremme, boschi.


Questa pratica veterinaria è stata oggetto della sentenza del TAR Lazio (RM) Sez.IIIquater n.7782 del 13 settembre 2012, che si è espresso sull'ordinanza del Ministero della Salute, emessa in data 22.03.2011 ed avente ad oggetto: "il Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, nella parte in cui, nel modificare appunto l'ordinanza contingibile ed urgente suddetta del 3.3.2009, vieta, all'art. 2 lett. d), gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, nonché alla lettera e) la vendita, l'esposizione e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d)".


Avverso tale ordinanza ministeriale i ricorrenti hanno affermato, con successo, che il taglio indolore della coda in via preventiva nella prima settimana di vita del cane persegue anche lo scopo di incrementare la valorizzazione zootecnica e l'utilizzo delle razze canine secondo i criteri fissati dal Ministero delle Risorse Agricole e Forestali con DM 5.2.1996 n. 21095 (Disciplinare del Libro Genealogico del cane di razza), in coerenza, altresì, con gli standards ed i dati caratteristici di ciascuna razza fissati nel corso dei secoli e che prescrivono, per certe razze (tra cui quelle di cui sopra si è detto), il taglio della coda nella prima settimana di vita dell'animale.


In questa prospettiva il giudici del tar laziale hanno condiviso mancanza, nell'atto impugnato, della grave, improvvisa ed impellente necessità pubblica che sostanzi nella specie i necessari caratteri dell'indifferibilità e dell'urgenza, trattandosi del divieto immotivato di una pratica seguita da tempi remoti per cani di determinate razze (e non quindi di esigenze improvvisamente e inaspettatamente intervenute) attraverso un provvedimento (peraltro di proroga di precedenti ed incidente anche su aspetti -quali quelli di cui alla lettera e)- con riflessi economico-professionali o imprenditoriali) destinato durare nel tempo per un periodo (di 24 mesi) che non sembra compatibile con la straordinarietà insita nelle ordinanze della specie.


Al riguardo, va infatti considerato che il requisito della contingibilità -di cui anche all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833- implica che la situazione di emergenza sia oggettivamente tale da poter essere fronteggiata con un provvedimento la cui esecuzione non duri più di un breve lasso di tempo (cfr., al riguardo, CdS, IV, n. 605 del 06-12-1985). Né risulta adeguatamente specificato, nell'atto, l'eventuale pericolo per l'incolumità pubblica. 

Alessio Elia
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