02/11/2012 - 11:38

Caccia ed ISPRA

La disciplina statale che norma il periodo venatorio rientra nel novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. Si indicano alcuni aspetti critici evidenziati dalla sentenza delTAR Lazio (RM) Sez. I-ter n. 8640 del 18 ottobre 2012

La disciplina statale che delimita il periodo venatorio rientra nel novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, facendo parte di quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali e le Province autonome, le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale.
Per questo motivo, l'amministrazione può disattendere il parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) assolvendo l'onere di esplicitare dettagliatamente le valutazioni che sottendono le differenti scelte effettuate .  

Infatti l'art. 32 della legge n. 394 del 1991 si occupa del prelievo venatorio nelle aree protette e nelle zone contigue nella prospettiva dominante della tutela dell'ambiente in zone meritevoli di particolare protezione 

Alessio Elia
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