01/12/2017 - 17:53

Ambiente. Dal 1° gennaio 2018 sacchetti biodegradabili e compostabili a pagamento

Dal 1° gennaio 2018 divieto di cessione gratuito al cliente per i sacchetti ultraleggeri, data in cui dovranno essere sostituiti da sacchetti biodegradabili e compostabili esclusivamente a pagamento

sacchetti biodegradabili e compostabili

Il 13 agosto 2017 è entrata in vigore la legge 123/2017, che recepisce la direttiva UE 2015/720 e contiene la nuova normativa sulle borse di plastica, con importanti novità anche per i sacchetti ultraleggeri utilizzati per gli alimenti sfusi (es. frutta e verdura) che non rispettino i criteri di compostabilità e biodegradabilità. In particolare il testo dispone che le borse in plastica (con o senza maniglia, per alimenti e non), non possano più essere distribuite a titolo gratuito. L’esercente dovrà quindi stabilire un prezzo di vendita della singola unità, che dovrà risultare sullo scontrino o sulla fattura di vendita. Gli esercenti saranno quindi tenuti ad adeguare il registratore di cassa riservando sullo scontrino una voce specifica alla vendita delle borse di plastica (con IVA al 22%). Per i sacchetti ultraleggeri, il divieto di cessione gratuito al cliente, decorrerà dal 1° gennaio 2018, data in cui dovranno essere sostituiti da sacchetti biodegradabili e compostabili (secondo specifici standard UNI), che potranno essere ceduti esclusivamente a pagamento. Dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 i sacchetti ultraleggeri dovranno poi rispettare ulteriori standard ecologici, maggiormente restrittivi, con un aumento progressivo del contenuto minimo di materia prima rinnovabile.

Per quanto riguarda invece le borse di plastica tradizionali (la “sporta”) per il trasporto di quanto acquistato, la normativa ribadisce che possono liberamente circolare le borse di tipo biodegradabile e compostabile, nonché le borse di plastica riutilizzabili, con maniglie esterna o interne rispondenti a specifiche caratteristiche. Le caratteristiche delle borse vengono poi ulteriormente diversificate tra shopper destinate al trasporto di generi alimentari e altre per merci e prodotti diversi da generi alimentari. In questi casi la normativa prevede spessori distinti e percentuali di plastica riciclata diversificate. Sul portale della Confcommercio Nazionale è disponibile, per gli esercenti, un fac-simile di una dichiarazione da far firmare al proprio fornitore che attesti la conformità delle borse acquistate, fermo restando che la responsabilità finale rimane in capo all’esercente. Le borse ed i sacchetti conformi devono recare apposite diciture identificative ed informazioni circa il rispetto delle norme europee. In caso di inadempienze sono previste sanzioni da 2.500 a 25.000 euro, con aumento sino a 100.000 euro se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse in plastica. E’bene ricordare che le sanzioni sono già in vigore per quanto concerne le borse per il trasporto e quelle di tipo riutilizzabile, mentre per i sacchetti ultraleggeri la normativa entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2018.

FIDA, la Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione di Confcommercio-Imprese per l’Italia, resta tuttavia critica nei confronti del provvedimento. “Il decreto – spiega Donatella Prampolini Manzini – recepisce una norma europea che ha lo scopo di tutelare l’ambiente e stimolare i consumatori ad adottare comportamenti sostenibili. Riteniamo però che l’impatto della nuova normativa non sia stato adeguatamente valutato”. “Siamo convinti, infatti – continua la presidente di FIDA – che il provvedimento si trasformerà in un boomerang sia per i consumatori che per l’ambiente. La soluzione adottata avrà effetti ben diversi da quelli delle norme sugli shopper. In quel caso il consumatore aveva un’alternativa: l’acquisto di shopper riutilizzabili. In questo caso non è possibile perché gli alimenti freschi rischierebbero di contaminarsi a contatto con sacchetti riutilizzati, indipendentemente dal loro materiale. Se l’obiettivo è quello di spingere il consumatore verso un comportamento più sostenibile per l’ambiente, in questo caso non sarà possibile e semplicemente il consumatore non potrà far altro che pagare per i nuovi sacchetti, più costosi e che il punto vendita non potrà far a meno di fargli pagare, pena una sanzione dai duemila e cinquecento ai centomila euro”.
“Per il consumatore – conclude Prampolini Manzini – il provvedimento comporterà pertanto solamente nuovi costi e per l’ambiente il rischio è che nei punti vendita lo sfuso venga gradualmente sostituito col confezionato e in questo caso si avrà l’effetto contrario a quello ricercato dal legislatore europeo perché aumenteranno gli imballaggi più inquinanti“.
Eppure, secondo un’indagine IPSOS presentata ad ottobre all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo da Nando Pagnoncelli e Luisa Vassanelli, sei italiani su dieci sarebbero ben contenti di fare a meno della plastica convenzionale per comprare gli alimenti sfusi al supermercato. Tra coloro che fanno la spesa al supermercato, l’80% sostiene di utilizzare i sacchetti per il confezionamento di ortaggi e simili e il 58% di questi si dichiara pronto ad accogliere favorevolmente l’introduzione dei sacchetti biodegradabili. Favorevole alla nuova normativa è anche Assobioplastiche, che ha pubblicato sul proprio sito internet una scheda riassuntiva con i dettagli delle nuove restrizioni e sanzioni.

Marilisa Romagno
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