01/01/2013 - 01:00

Waste management e liberalizzazioni

Le liberalizzazioni iniziano a insinuarsi nel settore del waste management con particolare riferimento alla gestione degli imballaggi e al servizio di gestione integrata dei rifiuti
La gestione dei rifiuti viene interessata dal apportando interessanti novità per quanto riguarda il ruolo degli enti locali.

L'indirizzo generale di politica legislativa che governa la norma in esame è rappresentato dalla volontà di accrescere e stimolare la concorrenza a livello locale; in altre parole, il waste management inizia a conformarsi ad un mercato più aperto alla concorrenza.

E' opportuno aggiungere che la manovra in esame coinvolge anche il settore degli imballaggi.

Partendo da quest'ultimo settore si ricorda come norma centrale l'articolo 26 del decreto legge "liberalizzazioni" n.1 del 24 gennaio 2012.
  
La Commissione Ambiente del Senato ha affermato, nel proprio parere  approvato sul disegno di legge n.3110 l'8 febbraio 2012, che "si ritiene necessaria, inoltre, la soppressione dell'articolo 26 del decreto, recante misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi. Il circuito CONAI è infatti basato su un monopolio legale che garantisce livelli più che soddisfacenti di avvio al riutilizzo delle materie contenute negli imballaggi, in virtù della garanzia di universalità dei servizi resi. Assicurare tale garanzia è incompatibile con la liberalizzazione del settore nel suo complesso, poiché non si può immaginare che i soggetti operanti nelle aree avanzate ed attrezzate operino in regime di concorrenza, al di fuori del CONAI, e che questo sia relegato ad operare nelle aree in cui il ciclo del recupero dei rifiuti non è maturo e quindi con costi notevolmente superiori. Una liberalizzazione incontrollata, come quella recata dall'articolo 26, determinerebbe costi insostenibili per i produttori di imballaggi o rifiuti collocati in aree marginali e la progressiva perdita della garanzia dell'universalità dei servizi resi dal complesso dei consorzi obbligatori. Va condivisa, peraltro, la necessità di un intervento sulla materia, che ben puó attuarsi (con esiti diversi da quelli sanciti dall'articolo 26) in sede di esame del decreto-legge n. 2 del 2012, il cui disegno di legge di conversione è all'esame delle Camere. Il testo dell'articolo 26 potrebbe essere condivisibile qualora i soggetti autorizzati a gestire in proprio il servizio lo svolgano alle medesime condizioni del CONAI".

Prima della modifica in esame era possibile per i produttori, anziché aderire a un Consorzio obbligatorio (sistema Conai) organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale o allestire un sistema di restituzione dei propri imballaggi.

Va aggiunto che le sanzioni per i soggetti che non aderiscono ad un Consorzio o ad una organizzazione alternativa vanno da 10.000 euro a 60.000 euro.

Per quanto riguarda la gestione integrata dei rifiuti si riporta l'articolo 201 del testo unico ambientale così come riformato nei commi 4 e 4 bis.
Il primo alinea statuisce che per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito sono affidate, ai sensi dell'art.202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica le seguenti attività:

1. la realizzazione e la gestione ed erogazione dell'intero del servizio che può essere comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;

2. b) la raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento avvio a smaltimento e recupero , nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento  completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

Quanto espresso viene integrato dal comma 4 bis secondo cui nel caso in cui gli impianti di smaltimento siano di titolarita' di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilita' delle potenzialita' e capacita' necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.

Si rompe in questo modo un monopolio nella gestione di un bene pubblico come lo smaltimento dei rifiuti in ottemperanza alla disciplina normativa. 
Alessio Elia
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