01/01/2013 - 01:00

Siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina

Con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 18 novembre 2011 è stato adottato un quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2011) 8202] - (2012/12/UE)
 La regione biogeografica alpina, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comprende i territori dell'Unione delle Alpi (Germania, Francia, Italia, Austria e Slovenia), dei Pirenei (Francia e Spagna), degli Appennini (Italia), le montagne della Fennoscandia settentrionale (Svezia e Finlandia), i Carpazi (Polonia, Romania e Slovacchia) e i monti Balcani, Rila, Pirin, Rodopi e Saštinska Sredna Gora (Bulgaria), come specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell'articolo 20 di detta direttiva (di seguito «comitato Habitat»).

Nell'ambito di un processo avviato nel 1995, l'Unione Europea prosegue nell'effettiva istituzione della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell'Unione.

Con le decisioni della Commissione 2004/69/CE, 2008/218/CE, 2009/91/CE, 2010/42/UE e 2011/62/UE sono stati adottati un elenco provvisorio e i primi quattro elenchi aggiornati dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica alpina, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Sulla base dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, lo Stato membro interessato designa il più rapidamente possibile, ed entro un termine massimo di sei anni, i siti compresi nell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina come zone speciali di conservazione (ZSC) stabilendo le priorità in materia di conservazione e le misure di conservazione necessarie.

Gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti nell'ambito di un adattamento dinamico della rete Natura 2000.

Con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 18 novembre 2011 si è, pertanto, ritenuto necessario aggiornare una quinta volta l'elenco per la regione alpina.

Da un lato, il quinto aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina è stato necessario per inserire gli ulteriori siti proposti a decorrere dal 2009 dagli Stati membri come siti di importanza comunitaria per la suindicata regione ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Per questi ulteriori siti gli obblighi risultanti dall'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall'adozione del quinto elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina.

D'altro lato, il quinto aggiornamento dell'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina è stato necessario per tener conto di eventuali modifiche nelle informazioni relative ai siti, presentate dagli Stati membri in seguito all'adozione dell'elenco dell'Unione provvisorio e dei primi quattro elenchi aggiornati. A tale riguardo il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina costituisce una versione consolidata dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per detta regione. Va tuttavia sottolineato che, per i siti inclusi nel quinto aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina, gli obblighi risultanti dall'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall'adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria in cui il sito è stato inserito per la prima volta.

in particolare, per la regione biogeografica alpina, tra marzo 2002 e ottobre 2010 gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, gli elenchi dei siti proposti quali siti di importanza comunitaria ai sensi dell'articolo 1 della succitata direttiva.IT 13.1.2012 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 10/339.

Gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000.

Dette informazioni comprendono la mappa del sito trasmessa dallo Stato membro interessato, la denominazione, l'ubicazione e l'estensione del sito, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'allegato III della direttiva 92/43/CEE.

Sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, in cui sono identificati anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, è stato adottato pertanto un quinto elenco aggiornato di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina.

Grazie alla sorveglianza realizzata a norma dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello dell'Unione europea sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati attualmente disponibili.

Tuttavia, alcuni Stati membri non hanno proposto siti sufficienti per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie

Peraltro, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e di alcune specie di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE continuano ad essere incomplete. Non si può stabilire, pertanto, se la rete Natura 2000 è completa o incompleta relativamente a tali habitat e specie. Se necessario in futuro, la commissione dovrà rivedere l'elenco in conformità all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

È stata inoltre abrogata la decisione 2011/62/UE.
Andrea Settembre
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