01/01/2013 - 01:00

Il trasporto di rifiuti pericolosi nella Regione Calabria

"Il trasporto dei rifiuti pericolosi richiede l'iscrizione all'Albo nazione di cui al Decreto n. 22 del 1997, art. 30 e la pacifica insussistenza di tale requisito integra, essendo stato il fatto commesso nella Regione Calabria, alla quale è stata estesa la disciplina emergenziale introdotta per la Regione Campania, non già il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, ma quello più grave di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6, lett. d)" - Cassazione Penale, Sez. III, con la sentenza (ud. 15-12-2011) del 17-01-2012, n. 1406.
La Cassazione Penale, Sez. III, con la sentenza (ud. 15-12-2011) del 17-01-2012, n. 1406 ha affrontato la questione relativa al trasporto illecito di rifiuti pericolosi nella Regione Calabria, alla quale è stata estesa la disciplina emergenziale di cui alla L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Nella specie, è stato accertato, con motivazione incensurabile, che rifiuti pericolosi sono stati trasportati con un motocarro, condotto da B.F. il quale, nell'ammettere di svolgere per mestiere attività di raccolta e di trasporto di materiale ferroso nella specie contenente oli e grassi minerali, ha aggiunto di avvalersi della collaborazione delle persone che viaggiavano con lui.

In particolare, con sentenza datata 16.12.2010, la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a B.F., B.L. e B.C. quali colpevoli del reato di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), n. 2 per avere, vigendo lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato nel territorio della Regione Calabria con DPCM emesso il 18.12.2009 ai sensi della L. n. 225 del 1992, trasportato con un motocarro rifiuti pericolosi, parti meccaniche di autovetture contenenti oli e grassi minerali, monoblocco di motore con fuoriuscita d'olio, copertoni, cerchioni di ferro marmitte, ammortizzatoti, fili di rame, infissi di alluminio in mancanza della prescritta iscrizione nell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

Proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge e vizio di motivazione:

•    sulla ritenuta configurabilità del reato, introdotto per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti, "per l'evidente carenza sia dell'inadeguatezza dell'azione che del relativo profilo psicologico palesemente carente nella circostanza";

•    sulla ritenuta legittimità costituzionale del suddetto DPCM che, estendendo la normativa sull'emergenza rifiuti prevista per la Regione Campania alla Regione Calabria, aveva previsto "l'inasprimento di pena" per fatti commessi in Calabria violando il principio nulla poena sine praevia lege poenali;

•    sull'affermazione di responsabilità pur in mancanza dell'elemento psicologico del reato essendo il conducente del veicolo in possesso di un formulario di rifiuti regolarmente compilato;

•    sulla conferma della pronuncia di condanna nei confronti di B.C. che "era semplicemente a bordo del camion che stava trasportando i rifiuti" senza concorrere nel trasporto illecito non essendo ravvisatale compartecipazione morale anche alla stregua delle dichiarazioni liberatorie dei coimputati.

Orbene, la Cassazione in commento, con la sentenza n. 1406, ha affermato che "il trasporto dei rifiuti pericolosi richiede l'iscrizione all'Albo nazione di cui al Decreto n. 22 del 1997, art. 30 e la pacifica insussistenza di tale requisito integra, essendo stato il fatto commesso nella Regione Calabria, alla quale è stata estesa la disciplina emergenziale introdotta per la Regione Campania, non già il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, ma quello più grave di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6, lett. d), contestato agli imputati".

Difatti, l'estensione alla regione Calabria della disciplina emergenziale è intervenuta ai sensi e per gli effetti della L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1, con la conseguenza che alle particolari ipotesi d'illeciti in materia di rifiuti si applicano le norme sanzionatorie previste dalla L. n. 210 del 2008, art. 6.

Secondo la Corte "sono palesemente erronei i rilievi difensivi relativi all'inoffensività della condotta e all'inasprimento della pena che consegue dalla operatività, ratione loci, della L. n. 2008 del 2010 per effetto dell'emanato DPCM menzionato".

Inoltre, sostiene la Corte, che "correttamente i giudici di merito hanno escluso l'invocata buona fede in ordine al trasporto dei rifiuti commesso in violazione della normativa che lo rende legittimo soltanto previa iscrizione all'Albo nazione di cui al Decreto n. 22 del 1997, art. 30, sicché la condotta degli imputati non può essere in alcun modo giustificata sussistendo a carico del trasportatore l'obbligo di acquisire tutti i dati conoscitivi necessari per il suo corretto esercizio".

Ne consegue che l'inconsistenza della predetta doglianza sulla buona fede per la quale non costituiscono elementi di supporto le circostanze fattuali segnalate dall'imputato B.F. e prese in considerazione dai giudici di merito perché "ai fini della configurabilità dell'ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale, la scriminante della buonafede può trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volontà dell'agente medesimo, al quale, quindi, non può essere mosso alcuni rimprovero, neppure di semplice leggerezza".

Non è sufficiente, dunque, ad integrare gli estremi dell'esimente in parola il comportamento passivo tenuto dall'imputato, essendo, invece necessario che questo si attivi (informandosi presso gli uffici competenti, consultando esperti in materia, ecc.) alfine di adeguarsi all'ordinamento giuridico (in tal senso Corte di Cassazione Sez. 3^, n. 1042/1990, RV. 186394).

Infine, la Cassazione, relativamente alla compartecipazione all'illecito di B.C., ha sostenuto che la collaborazione occasionale non esclude il reato. Nella specie, il conducente (anche proprietario del veicolo) aveva indicato i trasportati quali suoi collaboratori nell'attività di raccolta del ferro vecchio.

Al riguardo la Corte di Cassazione, Sez. 3^, Sentenza n. 24428/2011 (RV. 250674) ha affermato che "il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò dfferenziandosi dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 260, che sanziona la continuità della attività illecita. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo disposta, tra l'altro, per il reato di cui al D.L. n. 172 del 2008, art. 6 conv. con modd. in L. n. 210 del 2008, applicabile nella Regione Calabria in quanto soggetta al regime emergenziale in materia di rifiuti)", sicchè correttamente è stata ritenuta la compartecipazione criminosa del predetto nella forma dell'esecuzione del fatto.

La Corte dichiarava, pertanto, inammissibili i ricorsi e condannava ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
Andrea Settembre
autore