01/01/2013 - 01:00

Comportamenti omissivi e responsabilità ambientale

La tutela dell'ambiente deve molto all'attività dei giudici che individuano e realizzano gli strumenti idonei a sanzionare comportamenti lesivi dell'integrità ambientale. In altre parole, acque, terra e biosistema richiedono a gran voce pronunce capaci di contemplare esigenze di tutela puntuale e concreta.

L'attuale sviluppo delle attività umane genera la necessità di comprendere il soggetto che deve essere considerato responsabile di un evento lesivo dell'ambiente.

Per questo motivo, la giurisprudenza insieme al Legislatore, ha individuato le modalità operative poter rilevare caso per caso i comportamenti che possono determinare responsabilità in ambito ambientale.

L'imputabilità dell'inquinamento può avvenire per condotte attive, ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16 giungo 2009, n. 3885).

L'obiettivo di tale posizione della giurisprudenza è costituito dalla necessità di individuare la responsabilità ambientale, per le esigenze di effettività della protezione dell'ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione. 

Alessio Elia
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