01/01/2013 - 01:00

Una discarica per rifiuti pericolosi può ospitare anche inerti e rifiuti non pericolosi?

Una discarica per rifiuti pericolosi può ospitare anche inerti e rifiuti non pericolosi? Il tribunale amministrativo delle Marche risponde positivamente a questo quesito. Il waste management si arricchisce di un'analisi più ricca e specifica.
Una discarica per rifiuti pericolosi può ospitare anche inerti e rifiuti non pericolosi, senza che tale scelta operativa possa incidere per un verso sulla classificazione dell'impianto, per altro verso sull'individuazione delle regole tecniche che disciplinano la progettazione e la realizzazione dell'impianto stesso: è questa la conclusione cui è giunta la prima sezione del TAR delle Marche con la sentenza n.150 del 24 febbraio 2012.

La pronuncia in esame si inserisce in un delicato ambito del waste management poiché già l'articolo 1 comma 2 del decreto 3 agosto 2005 del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO stabiliva che : "I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilita' della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto" .

Infatti, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica.
La suddetta operazione essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.

Inoltre, la caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza.

La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:

a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche);

b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il comportamento dei rifiuti nelle discariche e individuare le possibilità di trattamento previste all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori limite;

d) individuare le variabili principali (parametri critici) per la verifica di conformità e le eventuali possibilità di semplificare i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo dopo verifica delle informazioni pertinenti).

Inoltre, determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti tra la caratterizzazione di base e i risultati delle procedure di test semplificate, nonché la frequenza delle verifiche di conformità.

Poi, per precisione, si riporta che in base a quanto indicato all'art. 184 del D.lgs 152/06, i rifiuti possono essere distinti: a) secondo l'origine in rifiuti urbani o speciali; b) secondo le caratteristiche di pericolosità rifiuti pericolosi e non.

Infine, bisogna notare per dovere civico, l'articolo 182 del testo unico ambientale il quale afferma che lo smaltimento dei rifiuti in discarica è da considerarsi come soluzione residuale, nel caso non esistano alternative tecnicamente valide o economicamente sostenibili che ne consentano il recupero 
Alessio Elia
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