01/01/2013 - 01:00

Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi

Il Decreto 23 gennaio 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha istituito il "Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi" come previsto dal comma 6 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55 (GU n. 31 del 7-2-2012).
Ai fini di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.55, di cui agli articoli 24, 33, 38 e 39, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e allo scopo di garantire che la attendibilità delle informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi e delle informazioni sociali e ambientali fornite dagli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione degli stessi sia accertata tramite un adeguato livello di verifica indipendente, il presente decreto, all'art. 1, stabilisce ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55:

a) le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi;

b) le procedure di adesione allo stesso sistema;

c) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di cui all'art. 7-quater, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55;

d) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 7-quater, comma 4, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55.

Ai sensi dell'art. 3 il "Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi" è costituito:

a) dall'organismo di accreditamento che accredita gli organismi di certificazione per lo specifico schema di certificazione di cui al presente decreto;

b) dagli organismi di certificazione, in possesso dell' accreditamento di cui alla lettera a) i quali effettuano la verifica indipendente delle informazioni presentate dagli operatori economici ai sensi dell'art. 7-quater, comma 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55, e rilasciano il certificato di conformità dell'azienda;

c) dallo schema di certificazione in base al quale gli organismi di certificazione verificano le informazioni fornite dagli operatori economici e rilasciano il certificato di conformità dell'azienda;

d) dagli operatori economici che si sottopongono a verifiche da parte degli organismi di cui in b) e che adottano un sistema di rintracciabilità basato sull'equilibrio di massa che assicuri la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna secondo quanto previsto dal presente decreto.

L'Organismo di Accreditamento accredita gli organismi di certificazione ai sensi della norma UNI CEI EN 45011:1999 «requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti» e a tal fine definisce una regola tecnica che stabilisce gli elementi di cui al comma 2, lettere f), g) e h), richiesti per l'accreditamento (art. 4 comma 1).

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55 e da altri atti comunitari di valore vincolante e dal presente decreto, lo schema di certificazione e' costituito dai seguenti elementi (art. 4 comma 2):

a) qualifica dell'operatore e tracciabilità di cui alla norma UNI TS11429;

b) gestione del sistema di equilibrio di massa conformemente all'art. 10 e alla norma UNI sull'equilibrio di massa;

c) metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra conformemente all'art. 9 e all'allegato II;

d) modalità di rilascio del certificato di conformità dell'azienda conformemente all'art. 6;

e) documentazioni rilasciate dagli operatori in accompagnamento al prodotto conformemente all'art. 7;

f) valutazione del rischio e metodologia per stabilire la frequenza delle verifiche ispettive definita come previsto al comma 1;

g) modalità di svolgimento delle verifiche di conformità da parte dell'organismo di certificazione, inclusa l'opzione delle verifiche di gruppo di cui all'art. 5, comma 4, definite come previsto al comma 1 e conformemente all'art. 5;

h) qualifica del personale utilizzato per le verifiche definita come previsto al comma 1.

L'organismo di accreditamento vigila, sulla base dei regolamenti esistenti, sull'operato degli organismi di certificazione cui assegna un codice identificativo. In caso di inadempienze da parte degli organismi di certificazione, l'organismo di accreditamento provvede alla revoca o alla sospensione dell'accreditamento. L'organismo di accreditamento comunica alle Autorità Nazionali Competenti tutti i provvedimenti sanzionatori assunti a carico degli organismi di certificazione (art. 4 comma 3).

Le modalità della partecipazione delle Autorità Nazionali Competenti alle attività di accreditamento sono regolate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008 (art. 4 comma 4).
Andrea Settembre
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