25/06/2015 - 09:21

Rinnovabili, Mise su cumulabilità incentivi fotovoltaico con detassazione ambientale

La percentuale del 20% entro cui è possibile cumulare la tariffa fotovoltaica incentivante previsto dal secondo Conto Energia con i benefici previsti dalla detassazione ambientale va applicata all'intero costo imputabile all'investimento come iscritto in bilancio e non al solo sovraccosto ambientale.
E' quanto ha precisato il ministero dello Sviluppo economico viste le diverse richieste di chiarimenti formulate da operatori del settore delle fonti rinnovabili. Ferma restando la possibilità di usufruire, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Agenzia delle Entrate, della detassazione di cui alla legge 388 del 2000 per gli investimenti ambientali, la percentuale del 20% entro cui è possibile cumulare la tariffa fotovoltaica incentivante previsto dal secondo Conto Energia con questo beneficio fiscale va applicata all'intero costo imputabile all'investimento come iscritto in bilancio e non al solo sovraccosto ambientale.
 
L'articolo 9 del cosiddetto Secondo Conto Energia stabilisce infatti che le tariffe incentivanti "non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo dell'investimenti" .
 
Con disposizione interpretativa, inserita nell'articolo 19 del decreto del 5 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, cosiddetto Quinto Conto Energia"), il governo ha stabilito che il limite del 20% dell'articolo 9 si applica anche alla detassazione per investimenti ambientali di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388" (cosiddetta Tremonti Ambiente).
 
Non solo. Ferme restando le condizioni per poter beneficiare della detassazione in esame, il Mise ha precisato che il "costo dell'investimento" richiamato nella disposizione in questione (secondo cui le tariffe incentivanti "non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo dell'investimento") si riferisce all'intero costo imputabile all'investimento per l'impianto fotovoltaico, iscritto nel bilancio di riferimento.
Rosamaria Freda
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