01/01/2013 - 01:00

Rifiuti: distinzione tra movimentazione e gestione

In una recente sentenza la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla distinzione tra attività di trasporto di rifiuti e quella di mera movimentazione degli stessi, precisando le ragioni per cui l'eventuale inizio del deposito temporaneo non possa considerarsi momento dirimente della gestione in senso tecnico.
Con sentenza n. 17460 del 10 maggio 2012, la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla distinzione tra attività di trasporto di rifiuti (sottoposta ad autorizzazione ex art. 183, comma 1 lett. n) D.L.vo 152/2006) e quella di mera movimentazione degli stessi (che non necessita di nessuna autorizzazione), precisando le ragioni per cui l'eventuale inizio del deposito temporaneo non possa considerarsi momento dirimente della gestione in senso tecnico.

Nel caso di specie il GIP, ipotizzando il reato di trasporto illecito di rifiuti, di cui all'art. 256, 4° comma, D.L.vo n. 152 del 2006, aveva disposto il sequestro preventivo dell'autocarro utilizzato per il trasporto di rifiuti speciali (terra, sabbia, sassi, conglomerati cementizi e pezzi di asfalto di varie dimensioni) effettuato senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto abilitativo rilasciato alla ditta proprietaria del veicolo.

Il difensore dell'imputata, richiamando quanto previsto dall'art. 266, 4° comma, D.L.vo 152/2006, sosteneva che, trattandosi di rifiuti provenienti da attività di manutenzione e in quanto tali da considerarsi prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività, avrebbero assunto la qualificazione di rifiuti solo dopo aver raggiunto il sito destinato a luogo per il "deposito temporaneo" degli stessi.

La Suprema Corte, rilevando che sarebbe stato più opportuno un richiamo all'art. 230 del D.L.vo 152/2006 in cui viene prevista una eccezione alla regola generale del divieto di creazione del deposito temporaneo in luogo diverso da quello di produzione nelle ipotesi di manutenzione specifica di reti e infrastrutture, precisa che nella fattispecie in oggetto si discute non della legittimità del luogo individuato dalla ditta ma del trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione a quello diverso del deposito temporaneo.

In proposito i giudici di legittimità chiariscono che non può affermarsi la decorrenza della gestione in senso tecnico (diversa dalla semplice movimentazione) solo dopo l'inizio del deposito temporaneo: "a) sia perché nulla è dato sapere circa l'effettiva osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge per considerare legittima detta forma di deposito; b) sia perché non vi è stata movimentazione all'interno di uno stesso compendio nel luogo reale di produzione dei rifiuti, bensì instradamento da tale luogo a quello giuridico di produzione. In tale situazione il trasporto in sé va considerato già attività di gestione di rifiuti e per rifiuto, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore o il detentore si disfi (o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi), restando irrilevante se ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto ovvero tramite il suo recupero".
(autore: Giulio Forleo)
Redazione
autore