01/01/2013 - 01:00

Procedimento per la riconversione industriale: il decreto crescita 2012

Si analizza la procedura che verrà perfezionata per la riconversione industriale delle aree in crisi. Ovviamente, verrà seguito con attenzione, lo sviluppo della normativa secondaria.

L'articolo 27 della legge 7 agosto 2012, n. 134 del decreto legge 22 giugno 2012 n.83  prevede, per la riconversione di aree in crisi non rientrante nella competenza regionale, prevede il procedimento amministrativo che di seguito si descrive per grandi linee.


In primo luogo, i progetti di riconversione devono promuovere, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti per la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.


Allo scopo di assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa, i progetti in esame vengono adottati attraverso accordi di programma riguardanti gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate.


Inoltre, le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in armonia con la normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati.


Si ricorda, infine, che si tratta di opere indefettibili, urgenti e di pubblica utilità.
 

Alessio Elia
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