01/01/2013 - 01:00

La prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi

Il Regolamento Delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione del 16 gennaio 2012, integrando la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia, istituisce un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.
È competenza degli Stati membri fissare i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.

Tali requisiti devono essere fissati al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. Spetta, pertanto, agli Stati membri decidere se il riferimento nazionale utilizzato quale risultato finale dei calcoli del costo ottimale debba essere calcolato sulla base di una prospettiva macroeconomica (che considera i costi e i benefici per tutta la società degli investimenti in efficienza energetica), oppure di una prospettiva prettamente finanziaria (che considera solamente l'investimento stesso).

I requisiti minimi nazionali di prestazione energetica non devono essere inferiori di più del 15 % ai risultati dei calcoli di ottimalità dei costi adottati come riferimento nazionale. Il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della forchetta dei livelli di prestazione per i quali l'analisi costi-benefici sul ciclo di vita è positiva.

A norma dell'articolo 5 e degli allegati I e III della direttiva 2010/31/UE, il Regolamento Delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione del 16 gennaio 2012 istituisce un quadro metodologico comparativo a uso degli Stati membri per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi ed esistenti e per gli elementi edilizi.

La direttiva 2010/31/UE promuove, infatti, la riduzione del consumo energetico nell'ambiente edificato, rilevando altresì che il settore dell'edilizia è una delle principali fonti di emissioni di biossido di carbonio.

Il quadro metodologico specifica norme per comparare le misure di efficienza energetica, le misure che incorporano l'energia da fonti rinnovabili e i pacchetti e le varianti di tali misure, sulla base della prestazione energetica primaria e del costo assegnato alla loro attuazione. Stabilisce anche le modalità di applicazione di tali norme a determinati edifici di riferimento al fine di identificare livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica.

Nel calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, gli Stati membri applicano il quadro metodologico comparativo di cui all'allegato I del Regolamento. Il quadro metodologico prescrive il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi sulla base sia della prospettiva macroeconomica che di quella finanziaria, lasciando agli Stati membri il compito di determinare quale calcolo debba diventare il riferimento nazionale per la valutazione dei requisiti minimi nazionali di prestazione energetica.

Ai fini dei calcoli, gli Stati membri:

a) adottano come anno iniziale per il calcolo l'anno in cui il calcolo viene eseguito;

b) impiegano il periodo di calcolo di cui all'allegato I del presente Regolamento;

c) impiegano le categorie di costo di cui all'allegato I del presente Regolamento;

d) impiegano, quale soglia minima per la determinazione del costo del carbonio, i prezzi del carbonio previsti dal sistema ETS di cui all'allegato II del presente Regolamento.


Gli Stati membri integrano il quadro metodologico comparativo determinando, ai fini dei calcoli:

a) il ciclo di vita economico stimato di un edificio e/o di un elemento edilizio;

b) il tasso di sconto;

c) i costi per vettori energetici, prodotti e sistemi, i costi di manutenzione, i costi di funzionamento e i costi di personale;

d) i fattori di energia primaria;

e) l'evoluzione dei prezzi dell'energia da ipotizzare per tutti i vettori energetici, tenendo conto delle informazioni di cui all'allegato II del presente Regolamento.


Gli Stati membri provvedono a calcolare e adottare livelli ottimale in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica in relazione alle categorie di edifici per le quali non esistono ancora specifici requisiti minimi di prestazione energetica.

Gli Stati membri eseguono, inoltre, un'analisi per determinare la sensibilità dei risultati del calcolo a cambiamenti dei parametri applicati, in modo da coprire come minimo l'impatto di evoluzioni alternative dei prezzi dell'energia e dei tassi di sconto per i calcoli di matrice macroeconomica e finanziaria, nonché idealmente altri parametri che si prevede che abbiano un impatto significativo sul risultato dei calcoli, quali l'evoluzione dei prezzi di componenti non energetiche.

Gli Stati membri, infine, dopo aver calcolato i livelli dei requisiti ottimali in funzione dei costi, sia secondo una prospettiva macroeconomica sia secondo una prospettiva finanziaria, decidono quale di queste ultime debba diventare il riferimento nazionale e ne riferiscono alla Commissione nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
Andrea Settembre
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