01/01/2013 - 01:00

Intervento edilizio in zona sismica: configurabilita' del reato anche nel caso in cui non sia stato utilizzato il cemento armato

Ai fini della configurabilità delle contravvenzioni previste dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 95, è irrilevante la natura dei lavori (ovvero che si tratti di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero di interventi di nuova costruzione), in quanto la violazione delle norme antisismiche e sul cemento armato presuppone soltanto l'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica ovvero che comportino l'utilizzo del cemento armato - Suprema Corte di Cassazione penale , sezione II, sentenza 13 gennaio 2012 n° 884.
La contravvenzione prevista dall'art. 95 del D.P.R. n. 380 del 2001 è configurabile anche nel caso in cui non sia stato utilizzato il cemento armato per la realizzazione dell'intervento edilizio, non rilevando, ai fini della configurabilità delle contravvenzioni previste da tale norma, la natura dei lavori (ovvero che si tratti di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero di interventi di nuova costruzione).

E' questo il principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione penale, sezione II, sentenza 13 gennaio 2012 n° 884, affrontando, con un'interessante decisione, il tema dei reati edilizi.

Nel caso di specie, con la sentenza impugnata, i due ricorrenti venivano condannati, ciascuno, alla pena di *** di ammenda per la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95.

Avverso tale decisione, gli imputati proponevano ricorso, tramite il difensore, deducendo:

1) violazione di legge per mancata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 2. Si fa, infatti, notare che gli interventi edilizi erano stati assentiti a mezzo DIA e che i lavori eseguiti in difformità non avevano avuto alcuna incidenza strutturale nè urbanistica. Detto in estrema sintesi, non sussistendo violazioni penalmente rilevanti, non si sarebbe neppure in presenza di violazioni per mancata comunicazione del progetto agli uffici competenti ai fini dei calcoli sul c.a. ed antisismici;

2) insufficienza e contraddittorietà della motivazione che si basa su una decisione della cassazione che, se letta interamente, porta al convincimento che, ai fini della sussistenza del reato contestato è necessario, non solo, che i lavori siano avvenuti in zona sismica ma anche che le opere siano state in cemento armato. Si ribadisce, poi, che tutti i tecnici hanno sostenuto che si trattava di "inconsistenti modifiche" e che, comunque, l'onere faceva capo unicamente al costruttore e non al progettista (tale era il N.R.).

Secondo la Suprema Corte, la questione della non incidenza sostanziale dei lavori è irrilevante.

L'orientamento della S.C. (sez. 3, 8.10.08 Sansone, Rv, 241783) secondo cui, ai fini della configurabilità delle contravvenzioni previste dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 95, "è irrilevante la natura dei lavori (ovvero che si tratti di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero di interventi di nuova costruzione), in quanto la violazione delle norme antisismiche e sul cemento armato presuppone soltanto l'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica ovvero che comportino l'utilizzo del cemento armato".

Il collegio ritiene, infatti, che è corretto quanto e' stato affermato dai giudici di merito secondo cui, "per il solo fatto di avere eseguito una (diverso) intervento edilizio in zona sismica, indipendentemente dalla natura e pericolosità degli stessi lavori, entrambi gli imputati, il N., quale direttore dei lavori ed il R., quale committente, erano tenuti agli obblighi di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93".

La teoria del ricorrente secondo cui, per la configurabilità della contravvenzione in discussione, sarebbero necessari, in contemporanea, sia che la costruzione avvenga in zona sismica, sia che venga utilizzato il cemento armato specula, secondo la Corte, su una errata lettura della sentenza della sopra citata S.C. e, soprattutto ignora il dato normativo (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93) di tenore assolutamente in equivoco nell'affermare che chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni o sopraelevazioni in zona sismica "è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico". Inoltre, nessuna distinzione è fatta in ordine alla entità dei lavori e neppure è richiesto che essi avvengano "anche" in cemento armato.

La Corte di Cassazione, pertanto, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Andrea Settembre
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