20/11/2012 - 23:49

Il testo unico edilizia e lo spianamento di terreno

Le opere di opere di spianamento e riporto di terreno, senza la preventiva emissione del permesso di costruire rappresentano ipotesi di reato ex articolo 44 del DPR 6 giugno 2001 n. 380?

La terza sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n.29466 del 20 luglio 2012 ha affermato che la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di opere di spianamento e riporto di terreno integra il reato previsto dall'art. 44 d.P.R 6 giugno 2001, n. 380.


In tema di trasformazione dei suoli la giurisprudenza della predetta Corte è stata sempre costante nel ritenere che, versandosi nella materia urbanistica, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidenti sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (Cass. Sez. 3 2.12.2008 n. 8064; nello stesso senso, cass. Sez. 3 22.12.1999 n, 3107).


Questo orientamento muove dalla rilevava profonda differenza tra la materia urbanista considerata nel suo significato globale e la materia urbanistica circoscritta ad interventi edilizi, dalla quale deriva la reale finalità della materia urbanistica mirante ad una generale disciplina dell'uso del territorio con specifico riguardo a tutelare gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali di salvaguardia e di trasformazione del suolo, nonché alla protezione dell'ambiente.

Proprio per tali ragioni qualsiasi trasformazione rilevante del terreno comporta la necessità di una preventiva concessione urbanistica e non di una semplice autorizzazione. 

Alessio Elia
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