01/01/2013 - 01:00

Il regime di importazione di prodotti biologici dagli Stati Uniti d'America

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2012 della Commissione del 14 febbraio 2012 ha modificato il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il documento giustificativo e il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dagli Stati Uniti d'America.
Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, all'articolo 29, paragrafo 1, prevede che le autorità di controllo e gli organismi di controllo rilasciano un documento giustificativo agli operatori soggetti al loro controllo.

Peraltro, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, dello stesso regolamento, gli operatori che esportano prodotti ottenuti nel rispetto delle regole di produzione assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all'articolo 27 del medesimo regolamento.

In virtù di detto sistema e alla luce delle norme di produzione stabilite all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007, e all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, le autorità di controllo e gli organismi di controllo verificano attualmente il registro di stalla dell'operatore, anche per quanto riguarda le cure veterinarie e la somministrazione di antibiotici.

In considerazione di questa applicazione concreta del sistema di controllo e nell'interesse dei produttori di animali biologici nell'Unione, è stata inoltre garantita l'identificazione di taluni metodi di produzione che non prevedono l'uso di antibiotici quando tale identificazione sia richiesta dall'operatore.

Orbene, al fine di agevolare agli Stati Uniti d'America l'accesso al mercato dell'Unione, sono state necessarie adeguate informazioni sulle caratteristiche specifiche del metodo di produzione. Tali caratteristiche specifiche dovevano essere attestate da un documento giustificativo complementare rilasciato a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 834/2007, in aggiunta al documento giustificativo di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008.

Tuttavia, alcuni prodotti agricoli importati dagli Stati Uniti d'America erano ancora commercializzati nell'Unione in forza delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

Gli Stati Uniti hanno, di conseguenza, chiesto alla Commissione di essere inseriti nell'elenco previsto all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1235/2008 e a questo scopo hanno trasmesso le informazioni necessarie elencate negli articoli 7 e 8 del medesimo regolamento.

Sulla base dell'esame di tali informazioni e di successivi contatti con le autorità statunitensi, le norme che disciplinano la produzione e i controlli dei prodotti biologici negli Stati Uniti sono risultati equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007.

La Commissione ha proceduto, quindi, con esito soddisfacente, a un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo effettivamente applicate negli Stati Uniti, come previsto all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

Di conseguenza, la Commissione ha inserito gli Stati Uniti nell'elenco riportato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.


Inoltre, l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca un elenco degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad eseguire i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. In seguito all'inserimento degli Stati Uniti nell'allegato III del suddetto regolamento, è stato eliminato dall'allegato IV gli organismi e le autorità di controllo competenti degli Stati Uniti nella misura in cui controllano la produzione all'interno di questo paese.

Sono stati pertanto modificati i regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008.

Modifica degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008: In particolare nell'allegato III è inserito il seguente testo:

«STATI UNITI D'AMERICA

1. Categorie di prodotti:

a) prodotti agricoli vivi o non trasformati e materiali di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione, eccetto i prodotti dell'acquacoltura, a condizione che, nel caso di mele e pere, le importazioni siano subordinate alla presentazione di un apposito certificato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo competente, attestante che i prodotti non hanno subito, in alcuna fase del processo di produzione, trattamenti antibiotici destinati a contrastare il colpo di fuoco batterico (ad esempio a base di tetraciclina o streptomicina);

b) prodotti agricoli trasformati per uso nell'alimentazione umana e animale, eccetto i prodotti dell'acquacoltura trasformati, a condizione che, nel caso di mele e pere trasformate, le importazioni siano subordinate alla presentazione di un apposito certificato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo competente, attestante che i prodotti non hanno subito, in alcuna fase del processo di produzione, trattamenti antibiotici destinati a contrastare il colpo di fuoco batterico (ad esempio a base di tetraciclina o streptomicina).

2. Origine: prodotti della categoria 1, lettere a) e b), nonché ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati negli Stati Uniti o importati negli Stati Uniti conformemente alla legislazione di questo paese.

3. Norme di produzione: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4. Autorità competenti: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov.

7. Data di scadenza dell'inclusione: 30 giugno 2015.»
Andrea Settembre
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